Leggi e Decreti

IL LAVORO ACCESSORIO ED I VOUCHER

IL LAVORO ACCESSORIO ED  I VOUCHER

Il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto ‘accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher).
Con il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 il Governo Gentiloni ha definitivamente abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act, contenenti le regole e la disciplina per l’utilizzo dei buoni lavoro Inps. Quelli già acquistati entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati, ma entro il termine ultimo del 31 dicembre prossimo.
A partire dal 1 gennaio 2018 non sarà più possibile utilizzare i buoni lavoro Inps, meglio conosciuti come voucher, per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, ovvero quei lavori che non è possibile inquadrare in una specifica tipologia di contratto di lavoro subordinato.
I datori di lavoro che hanno già acquistato voucher Inps entro il 17 marzo avranno la possibilità di utilizzarli fino al 31 dicembre 2017: il Governo, con il decreto che ha abolito i buoni lavoro Inps ha infatti disposto un periodo di transizione per consentire lo smaltimento dei voucher già emessi.
Cosa dovranno fare, invece, i datori di lavoro che non hanno voucher Inps utilizzabili e che vorranno usufruire di lavori occasionali? I maggiori problemi si verificheranno per famiglie e per le società sportive, che spesso hanno fatto uso dei buoni lavoro per la retribuzione degli steward da utilizzare tra il pubblico durante le manifestazioni sportive.
In questi casi sarà possibile, nel periodo che intercorre dall’abolizione dei voucher Inps all’introduzione del nuovo strumento retributivo promesso da Gentiloni, utilizzare contratti di lavoro intermittente o a chiamata, che però potranno essere stipulati dal datore di lavoro soltanto nei confronti di lavoratori di età compresa tra i 24 e i 55 anni d’età.
La disciplina dei voucher prevedeva:
-voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, di 7,50 euro che corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
– con tali buoni vi era la garanzia del:
• il compenso per il lavoratore,
• la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
• quella assicurativa presso l’INAIL.
Al termine del rapporto lavorativo il voucher per il lavoro accessorio non dava diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
I prestatori che potevano accedere al lavoro accessorio erano:
1) pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
2) studenti nei periodi di vacanza: i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
3) percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito:
cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità.
4) lavoratori in part-time: i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
5) altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.
N.B.: il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non era compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).
I prestatori extracomunitari potevano svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consentisse lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio veniva incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.
In base a quanto disposto dalla vigente normativa era possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori con l’eccezione del settore agricolo in cui il lavoro accessorio era ammesso per:
• aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e – per l’anno 2014 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
• aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
A partire dall’8 ottobre 2016, con D.lgs. 185/2016 era in vigore la comunicazione preventiva obbligatoria che permetteva la tracciabilità dei voucher per evitare l’uso fraudolento degli stessi.
Gli imprenditori che utilizzavano i voucher dovevano inviare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Occorreva però effettuare una distinzione tra:
1) imprenditori non agricoli o professionisti;
2) imprenditori agricoli.
Nel primo caso i datori di lavoro che ricorrevano a prestazioni di lavoro accessorio erano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli erano tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore di 3 giorni.
Allo stato delle cose, il rischio dell’abolizione dei voucher Inps è che si finisca con il favorire ulteriormente la crescita del lavoro in nero con conseguenze negative sui datori di lavoro e sui lavoratori. Il tutto per evitare il referendum sul Jobs Act!
Avv.  Michela Muratore

Ricordo che  l’avv. Michela Muratore collabora con la nostra associazione, ed è quindi disponibile per prestare assistenza e consulenza  ai soci Agri.Bio con una scontistica sui servizi erogati: se avete problematiche che abbiano bisogno della consulenza di un legale  rivolgetevi a lei  per sottoporre  liberamente e gratuitamente le vostre domande attraverso la e-mail avvocato@agribionotizie.it oppure telefonando direttamente in sede.

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