Leggi e Decreti

IL LAVORO IN NERO E LE ISPEZIONI

IL LAVORO IN NERO E IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO

Il lavoro in nero è qualsiasi attività esercitata in violazione delle prescrizioni di legge: dai piccoli lavori artigianali effettuati al di fuori degli orari di lavoro fino all’esercizio esclusivo di un’attività eludendo il diritto fiscale.

Il lavoro nero non ha una definizione giuridica che si possa definire chiara. La legge 28 luglio 2006, n. 248, (il c.d decreto Bersani) all’art. 36-bis, comma 1, stabilisce che “lavoro nero” è: “ … l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”.

Possiamo affermare che il lavoro in nero:

  • fa riferimento ad un’attività lavorativa a scopo di lucro, svolta senza la tutela della legge
  • le varie tipologie di lavoro sfuggono alla tassazione dello Stato
  • rappresenta l’insieme di mansioni svolte da un lavoratore sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, perché non registrato presso i Centri per l’Impiego
  • il lavoratore in oggetto elude il diritto fiscale

Il lavoro in nero viene sanzionato.

Dal 24.09.2015 sono entrate in vigore delle novità relative al regime delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare nel settore agricolo, le sanzioni rischiano di diventare veramente gravose considerato l’obbligo di regolarizzare il dipendente per un periodo non inferiore a 90 giorni.

Si ribadisce che il comportamento sanzionato rimane l’impiego dei lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

Con la nuova normativa viene eliminata la maxisanzione affievolita che prevedeva un trattamento sanzionatorio più favorevole nel caso in cui il lavoratore risultasse regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero.

La nuova sanzione è ora progressiva e suddivisa in fasce di sanzioni che variano a seconda della durata del comportamento illecito.

Tre sono gli scaglioni:

  1. se il lavoratore è stato impiegato fino a 30 giorni è prevista una sanzione da €. 1.500,00 a €. 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare.
  2. se il lavoratore è stato impiegato da 31 giorni e sino a 60 giorni la sanzione va da €. 3.000,00 a €. 18.000,00.
  3. se il lavoratore è stato impiegato oltre 60 giorni la sanzione va da un minimo di €. 6.000,00 a un massimo di €. 36.000,00.

Da sottolineare è che se vengono assunti dei lavoratori stranieri che non hanno il permesso di soggiorno valido o minori in età non lavorativa, le sanzioni sono aumentate del 20 %.

In questo caso le sanzioni aggravate sono:

  • da €. 1.800,00 a €. 10.800,00;
  • da €. 3.600,00 a €. 21.600,00;
  • da €. 7.200,00 a €. 43.200,00.

La nuova riforma prevede, altresì, l’applicazione della procedura di diffida (fatta eccezione per gli stranieri senza permesso di soggiorno e per i minori) da parte del personale ispettivo.

Ed infatti, per regolarizzare la violazione del lavoro in nero ed ottenere così una sostanziale riduzione delle sanzioni è necessario:

  1. stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part time purchè non inferiore al 50%)di durata non minore di 3 mesi.
  2. mantenere in servizio i lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Entro 120 giorni dalla notifica del verbale di ispezione da parte dell’ispettorato del lavoro, il datore di lavoro deve dimostrare:

  • di aver regolarizzato l’intero periodo prestato in nero;
  • di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato così come previsto dalla norma;
  • di aver mantenuto in servizio il lavoratore per almeno tre mesi (da comprovare mediante versamento della retribuzione, contributi ed eventuali premi);
  • di aver pagato la sanzione.

Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla diffida entro 120 giorni, il verbale ispettivo diventa una vera e propria contestazione.

In certe situazioni appare alquanto problematico accedere all’istituto “premiale” della diffida: mi riferisco alle aziende agricole ove le prestazioni sono strettamente legate alla raccolta dei prodotti (uva, olive, pere, mele, ciliegie, ecc.) e dove appare alquanto difficoltoso, vista anche la particolarità del settore ove si opera su “giornate lavorative”, procedere ad una assunzione a tempo indeterminato, sia pure a tempo parziale per una durata non inferiore al 50%, ma anche a tempo determinato per un massimo di tre mesi.

In questi casi è certamente preferibile regolarizzare la posizione del lavoratore o mediante un rapporto di lavoro occasionale (voucher) o mediante un rapporto di lavoro vero e proprio.

Avv. Michela Muratore

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