UTILIZZO DEI VOUCHER IN AGRICOLTURA
sperando di fare cosa gradita, la presente comunicazione ha lo scopo di chiarire l’uso dei nuovi voucher, ora chiamati “PrestO” , con specifico riferimento al settore agricolo .
( si ricorda che “Utilizzatore” sta per Datore e “Prestatore” sta per Lavoratore ) .
“PRESTO” : CHI LI PUO’ UTLIZZARE
Aziende agricole con non più di cinque dipendenti.
Per i part-time/intermittenti si computano in proporzione; esempio: due assunzioni part-time al 50% valgono 1.
Per il computo si fa riferimento al semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di inizio lavoro con PrestO. Esempio: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, per non superare il limite dei 5 dipendenti si computa la media da novembre 2016 – ottavo mese precedente – ad aprile 2017 – terzo mese precedente.
QUALI LAVORATORI SI POSSONO ASSUMERE
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150; NOVITA’ RISPETTO AI VECCHI VOUCHER.
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (in sostanza chi percepisce sussidio di disoccupazione oggi denominata Naspi, o cassintegrati…).
Questi lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD di più recente pubblicazione.
Non è possibile assumere in questa modalità (“PrestO”) lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia avuto negli ultimi 6 mesi (o in corso) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
ASPETTI ECONOMICI
Per i PrestO del settore agricolo, a differenza degli altri settori*, il compenso minimo orario è pari a quanto stabilito dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti), vale a dire:
– area 1: € 7,57 (specializzati e specializzati super)
– area 2: € 6,94 (qualificati e qualificati super)
– area 3: € 6,52 (comuni).
Sono invece identiche agli altri settori le aliquote relative ai contributi Inps (33%) e ai premi Inail (3,5%) nonché il costo aggiuntivo per oneri di gestione (1%).
DUNQUE, PER SEMPLIFICARE E MEGLIO COMPRENDERE I COSTI, UN OPERAIO COMUNE COSTERA’ ALL’ORA € 8,96 LORDI (E A SUA VOLTA IL LAVORATORE PERCEPIRA’ € 6,52 NETTI A ORA PRESTATA).
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, (LIMITE MINIMO DI UTILIZZO) anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore (SEMPRE PER PROSEGUIRE L’ESEMPIO DI PRIMA, € 8,96 x 4 ORE = € 35,84 CHE DIVENTA DUNQUE IL LIMITE MINIMO QUOTIDIANO DI SPESA, LORDA, DA PARTE DEL DATORE). La misura del compenso delle ore successive, quindi dalla quinta in avanti, è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.
*le aziende non agricole hanno un costo minimo orario di € 9,00 netti (€ 12,38 lordi) ; invece per i privati che intendano assumere badanti/colf bisogna considerare costo orario € 8,00 netti (€ 10,00 lordi).
LIMITI MASSIMI DI UTILIZZO
Ogni prestatore può ricevere non più di 5mila euro all’anno, con un limite di € 2.500 per singolo utilizzatore. Quest’ultimo, a sua volta non può erogare più di 5mila euro di compensi all’anno sommando tutto il personale assunto con PrestO.
Detti importi sono riferiti al netto incassato dal lavoratore, dunque per i suddetti limiti non si considerano i contributi, i premi e le commissioni.
NB: per pensionati, studenti under 25, disoccupati (…) QUINDI, SPECIFICAMENTE PER LE ASSUNZIONI DEL SETTORE AGRICOLO, il datore può superare il suo limite di € 5.000 totali di un’ulteriore 25% in più, essendo assunzioni dirette a categorie cosiddette “svantaggiate”. Dunque, ad esempio, un datore può assumere uno studente e pagarlo fino a € 2.500, contestualmente un pensionato e pagarlo fino a € 2.500 e ancora una persona in stato di disoccupazione e pagarla fino a € 1.250 , rientrando dunque ancora nei limiti consentiti.
In caso di superamento dei limiti, il rapporto di lavoro viene convertito in rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze del caso.
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE:
L’unica modalità ammessa per le aziende, per acquistare i nuovi voucher Inps 2017 PrestO, è quella di utilizzare l’apposita piattaforma online dell’Inps.
Le aziende, per acquistare i voucher, dovranno registrarsi alla piattaforma INPS lavoro occasionale PrestO e poi pagare, il valore dei buoni, tramite modello F24 elide (oppure tramite il portale pagamenti INPS, scegliendo come modalità “pagoPA” e utilizzando carte di
credito/debito o pagamento elettronico con addebito in c/c).
Prima dello svolgimento della prestazione è obbligatoria la comunicazione preventiva Inps e l’iscrizione da parte del prestatore, in quanto, in base alla nuova legge, è la stessa INPS a pagare direttamente l’importo coperto dai voucher, tramite bonifico entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Una prestazione svolta a cavallo tra due mesi, sarà pagata dall’Inps entro il 15 del mese successivo all’ultimo mese di lavoro. Esempio: il prestatore ha lavorato il 31 luglio e il 1 agosto; percepirà il compenso dall’Inps entro il 15 settembre.
Inoltre,
almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
– altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
SI RICORDA CHE I NUOVI VOUCHER RIENTRANO NELLA NORMATIVA D.LGS. 81/2008, OSSIA NEGLI OBBLIGHI MINIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
Quintavalle Sergio
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