Agricoltura

Sospensione temporanea del diserbante Basta

Con Decreto 30/11/2010 il Direttore Generale Della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione ha sancito la sospensione delle autorizzazioni all’immissione al commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti glufosinate ammonio fino al 30 settembre 2011. I prodotti per i quali è sospesa l’autorizzazione all’impiego sono: BASTA, BASTA 200, BASTA 45, FINALE
La disposizione si rifà al Principio di Precauzione e alla direttiva 91/414CEE art. 11 che da facoltà agli Stati Membri di proibire provvisoriamente l’uso e la vendita di un prodotto fitosanitario se ha motivo valido di ritenere che tale prodotto costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o dell’ambiente. Durante il periodo di sospensione cautelativa l’Istituto Superiore di Sanità provvederà all’esame dei Dossier conformi di Allegato III del D.L. 194/95 e a fornire le conclusioni di suddetto esame entro il 30/09/2011. L’Allegato III del D.L. 194/95 specifica quali requisiti deve avere il dossier da presentare per richiedere l’accettazione di un prodotto fitosanitario e anche questo testo normativo è andato incontro a revisioni nel corso del tempo. Attualmente l’Allegato III si rifà alla Direttiva 2002/36/CE.
La notizia della revoca di un diserbante di sintesi può non essere di interesse tecnico per chi pratica agricoltura organica. Ma tutti siamo consumatori e tutti siamo responsabili, vittime e carnefici dell’ambiente in cui ci troviamo a vivere. Perciò ritengo importante l’atto dell’informarsi e conoscere, soprattutto da parte di chi si dichiara impegnato nella tutela della natura e nella difesa al diritto di un’alimentazione sana. Reputo utile spendere qualche momento per approfondire la questione del glufosinate ammonio, più noto come Basta, sia per la notizia in sé, sia per riflettere sulle modalità con cui le normative a garanzia del produttore, consumatore e dell’ambiente vengano applicate nella realtà a partire dall’esemplificazione di un caso.
Vari prodotti commerciali contenenti il principio attivo glufosinate ammonio sono registrati in Italia fin dal 1992, alcuni, sono anche di più recente introduzione, come il Finale registrato nel 2009. Le formulazioni più note sono quelle della ditta Bayer con le varie tipologie di Basta: Basta 150, Basta 200, Basta Garden, Basta Hobby.
Si tratta di uno tra gli erbicidi più ampiamente impiegati in agricoltura professionale ed hobbistica. Ha azione erbicida ad ampio spettro ed agisce per contatto distruggendo l’intestazione di piante spontanee presenti sul campo al momento dell’intervento diserbante. E’ registrato per l’impiego su numerose coltivazioni erbacee ed arboree ed è inserito nella maggioranza dei disciplinari di lotta integrata adottati dalle varie Regioni Italiane nell’ambito delle misure agroambientali.
Esiste un insieme di disposizioni legislative che concerne gli antiparassitari: dalle modalità di ricerca e sperimentazione, fino alla loro commercializzazione.
L’aspetto normativo che interessa il glufosinate ammonio è la Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. Questa direttiva stabilisce alcuni punti, ad esempio:
– l’industria è tenuta a fornire informazioni agli Stati membri e gli Stati membri sono tenuti a presentare immediatamente proposte per una classificazione e un’etichettatura armonizzate non appena dispongono di dati in base ai quali una sostanza soddisfa i criteri per essere considerata mutagena, cancerogena o tossica per la riproduzione
– la redazione di un elenco delle sostanze pericolose e dettagli relativi alle procedure di classificazione ed etichettatura per ogni sostanza (trattasi dell’Allegato I)
– la classificazione e l’etichettatura delle sostanze elencate nella presente direttiva devono essere riviste ogniqualvolta vengano acquisite nuove conoscenze scientifiche.
– l’identificazione delle fonti, tra cui le relazioni di strutture diverse e i giudizi degli esperti, da cui desumere i dati necessari per la classificazione e l’etichettatura
In ottemperanza alla necessità di revisione dell’elenco delle sostanze e della loro classificazione ed etichettatura, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 67/548/CEE, in data 15 gennaio 2009 viene pubblicata la Direttiva 2009/2/CE recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. In considerazione della rapidità con la quale si evolve il settore dell’agroindustria e in considerazione dei progressi e delle scoperte scientifiche in campo medico, trentuno aggiornamenti in un quarantennio non sono di certo eccessivi. Ci si può chiedere quante di queste revisioni siano finalizzate all’ampliamento dell’Allegato I con l’integrazione delle nuove molecole e in quanti casi vi siano state revisioni concernenti le sostanze già inserite.
La trentunesima revisione del 15 gennaio 2009 ha sancito la riclassificazione del glufosinate ammonio con il passaggio da “nocivo” a “tossico”. L’etichetta dei prodotti a base di tale principio attivo devono riportare perciò le seguenti frasi di rischio:
R60: tossico per la riproduzione
R63: atto a produrre danni ai bambini non nati
Si può disquisire sugli eccessivi formalismi e sulla burocrazia imperante. Un prodotto impiegato da quasi un ventennio può diventare pericoloso da un giorno all’altro soltanto a causa di un aggiornamento normativo? Perché l’Italia non si limita a richiedere la rietichettatura del diserbante e invece decide di sospenderne la commercializzazione e l’impiego? L’agricoltura italiana sopravviverà senza il glufosinate ammonio?
La Coldiretti infatti non concorda con l’eccesso di cautela che nell’autunno 2010 fa temere la revoca del Basta in Italia (la revoca temporanea verrà decretata il 30 novembre 2010). Nell’articolo “Agrofarmaci: a rischio l’uso del glufosinate ammonio, Coldiretti interviene” pubblicato il 25 ottobre 2010 su Ambiente e Territorio, sostiene la causa dell’agricoltore e dell’agricoltura affermando che la nuova riclassificazione europea richiede una semplice rietichettatura del diserbante con le nuove frasi di rischio richieste dalla CE e che, alla peggio, bisogna comunque dar modo agli operatori di smaltire le scorte di magazzino concedendo almeno un anno di proroga all’eventuale divieto d’impiego. L’articolo si conclude così:
“… Coldiretti ha chiesto che, rispetto a tale problematica, si tenga in debita considerazione, non solo l’aspetto della tutela della salute umana che è, certamente, prioritario, ma che, al

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momento, è garantito dall’utilizzo, da parte degli agricoltori, dei Dispositivi di Protezione Individuali, ma anche dell’impatto che un divieto immediato avrebbe su colture importanti per l’economia agricola e del conseguente svantaggio competitivo che ne deriverebbe alle nostre imprese, visto che in tutti gli altri Stati membri continuerà ad essere regolarmente commercializzato ed impiegato”.
Ad ogni modo il Direttore Generale Della Sicurezza degli Alimenti non ha accolto le istanze di Coldiretti e dal 30 novembre 2010 il glufosinate ammonio non è ammesso all’impiego in Italia fino al 30 settembre 2011 in attesa del parere di una fonte terza, l’Istituto Superiore di Sanità.
Ci si può interrogare sui motivi di tanto rigore da parte dell’Italia, su eventuali retroscena politici o finanziari che poco hanno a che fare con agricoltura, ambiente e salute, se l’Italia farà marcia indietro e sulla base di quali motivazioni palesi o nascoste, ci si può chiedere il senso di un divieto dopo quasi vent’anni di impiego indiscriminato, il senso di un divieto a fronte della libera circolazione delle merci, ci si può chiedere fino a che punto l’agricoltore sia vittima o carnefice di se stesso quando sceglie di impiegare prodotti pericolosi o quando non fa uso dei sistemi di protezione personale, ci si può chiedere se frasi di rischio del genere compaiano anche su antiparassitari naturali e che senso abbia allora prediligere questi ultimi a quelli di sintesi, se l’agricoltura italiana o mondiale possa sopravvivere senza antiparassitari… Ma l’intento di questo articolo è di fornire informazioni e non pareri. Nell’intento della massima trasparenza si citano le fonti:
Decreto 30/11/2010 Direttore Generale Della Sicurezza degli alimenti
Direttiva 91/414CEE
Direttiva 67/548/CEE
Direttiva 2009/2/CE
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agrofarmaci/Pagine/Agrofarmaciarischiol’usodelglufosinateammonio.aspx
Banca Dati Fitogest
Prontuario Agrofarmaci Muccinelli XXII Edizione
Scheda Sicurezza Basta 200

Cristina Marello

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