L’uso dei preparati biodinamici in agricoltura biologica è regolato dal Reg. 834/07 e gli stessi preparati sono classificati come “prodotti impiegati come corroboranti e potenziatori delle difese naturali delle piante”.
Come corroboranti l’uso dei preparati biodinamici deve essere registrato negli appositi quaderni di campagna e registri dei prodotti usati (cosa che molte aziende erroneamente non fanno quasi mai). Il DM del 18 luglio 2018 e la relativa circolare esplicativa, pubblicato il 5 settembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, fornisce le indicazioni operative per le aziende responsabili dell’immissione in commercio dei mezzi tecnici “corroboranti” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2012 n°55 e concernente il Regolamento recante le modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001 n°290.
Che cosa ci dice in sintesi questo Decreto?
- Che entro 12 mesi dalla pubblicazione del DM 6793/2018 (ovvero entro il 5 settembre 2019) si possono smaltire i corroboranti già presenti nelle reti commerciali etichettati in modo NON conforme ai requisiti prescritti dal DM 6793/2018. Dopo tale data tutti i corroboranti, compresi i preparati biodinamici, potranno essere commercializzati solo con etichetta conforme.
- Le Ditte responsabili dell’immissione in commercio di un preparato biodinamico (corroborante) devono trasmettere la comunicazione prevista dall’allegato 3 punto C “Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una tipologia/denominazione già inserita in elenco” unitamente ad un fac simile di etichetta che riporti le indicazioni previste dall’allegato 3 punto G alla pec del MIPAF entro il 31 marzo 2019.
- Il Decreto ribadisce il divieto, da sempre esistito, di impiegare “denominazioni di fantasia” per i corroboranti. L’acquirente di un “corroborante” deve poter immediatamente comprendere quale “tipologia di prodotto” appartiene il preparato commerciale. Pertanto i corroboranti devono essere identificati in etichetta con una denominazione rispondete alla tipologia di appartenenza riportata in colonna 1 dell’allegato 2 del Decreto in oggetto. Occorre evitare, nel contempo, di copiare parti del testo non funzionali ad identificare la “tipologia”.
- I corroboranti devono obbligatoriamente riportare in etichetta , in uno specifico campo, le date di scadenza del prodotto. Tal prescrizione comporta l’obbligo per ciascuna azienda responsabile dell’immissione in commercio di definire lo “shelf-life” del prodotto (La vita commerciale (shelf–life) è il periodo di tempo in cui un alimento può essere tenuto in determinate condizioni di conservazione e mantenere ottimali la sua qualità e la sua sicurezza.). Nel caso che non sussistano motivi tecnici per indicare una scadenza, riportare la scritta “nessuna scadenza” o dizioni equivalenti.
Cosa comportano queste normative per chi usa e per chi allestiva od allestisce i preparati biodinamici?
Molti cambiamenti importanti e determinanti per gli agricoltori biodinamici e chi usa i preparati bd che qui riassumo:
- Innanzitutto gli allestitori o preparatori dei preparati biodinamici che non si sono registrato nei termini di tempo previsti come “ditta responsabile dell’immissione in commercio” di preparati biodinamici nei termini sopraindicati, dal 5 settembre 2019 non potranno più vendere i preparati biodinamici.
- Chi usa i preparati biodinamici dovrà assicurarsi che il suo venditore sia registrato come ditta responsabile dell’immissione in commercio dei preparati biodinamici.
- Chi allestisce da sé i preparati biodinamici, che non abbia fatto la registrazione, di fatto non li potrà più usare, o almeno non li potrà registrare sui quaderni di campagna, in quanto non saranno autorizzati da quanto previsto dal DM 6793 .
- Gli operatori biodinamici certificati biologici dovranno fare molta attenzione alle note che avete appena letto perchè con le nuove normative, oltre che sanzionatorie anche altamente pecunarie, disposte dal DL del 23 febbraio 2018, la non osservanza del DM 6793 potrebbe, in caso di acquisto di preparati biodinamici da ditte non autorizzate, provocare rilievi in fase di controllo che potrebbero produrre non conformità ed addirittura esclusioni dal sistema di controllo in quanto si “userebbero” prodotti non registrati e quindi non ammessi dal Reg. 834/07!
Anche se di base siamo decisamente contrari a questi eccessi burocratici, Agri.Bio.Piemonte ha formulato e mandato nei termini previsti tutta la comunicazione richiesta dal DM 6793 del 18/07/2018 ed è in regola per produrre, allestire e vendere tutti i preparati biodinamici che da sempre offre alla sua sempre più numerosa clientela.
Se qualcosa non è chiaro nel mio breve sunto sul Decreto in oggetto o avete delle domande in merito non esitate a farmele alla mia e-mail: presidente@agribionotizie.it
Buona Biodinamica a Tutti!
Ivo Bertaina
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