CHE COSA E’ L’USUFRUTTO
L’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. L’usufruttuario può trarre dalla cosa tutte le utilità che ne può trarre il proprietario ma se, per esempio, l’usufrutto ha per oggetto un’area, non può costruirvi.
L’usufrutto ha una durata?
L’usufrutto ha necessariamente durata temporanea e, specificamente:
– se costituito a favore di una persona fisica, l’usufrutto – ove il titolo costitutivo non preveda una durata inferiore – si intende per tutta la durata della vita dell’usufruttuario.
– se costituito a favore di una persona giuridica, la durata dell’usufrutto non può essere superiore a trent’anni.
Qual è l’oggetto dell’usufrutto?
Oggetto dell’usufrutto può essere qualunque specie di bene mobile o immobile con la sola eccezione dei beni consumabili. Se il godimento di beni consumabili viene attribuito a persona diversa dal proprietario si avrà una situazione che si suole definire “quasi usufrutto”: in questo caso la proprietà dei beni consumabili passa al quasi usufruttuario salvo l’obbligo di quest’ultimo di restituire non gli stessi beni ma il loro valore, ovvero altrettanti beni dello stesso genere.
Oggetto dell’usufrutto possono anche essere beni deteriorabili: in tal caso l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinati.
Quali sono i modi di acquisto dell’usufrutto?
Modi di acquisto dell’usufrutto sono:
– la legge, per quel che riguarda l’usufrutto legale dei genitori sul bene del figlio minore.
– la volontà dell’uomo (contratto), che per i beni immobili deve farsi per iscritto ed è soggetto a trascrizione.
– l’usucapione.
– il provvedimento del giudice che può costituire, nell’interesse dei figli, l’usufrutto a favore di uno dei coniugi sui beni spettanti all’altro coniuge a seguito della divisione dei cespiti già in comunione legale.
Quali sono i diritti dell’usufruttuario?
All’usufruttuario competono:
1) il potere di godimento sul bene che implica il possesso della cosa, l’acquisto dei frutti naturali e civili della cosa.
2) il potere di disposizione del diritto di usufrutto. L’usufruttuario può di regola cedere ad altri – dietro corrispettivo o gratuitamente – il proprio diritto d’usufrutto e può anche concedere ipoteca sull’usufrutto stesso. In ogni caso la cessione non può danneggiare il nudo proprietario: l’usufrutto si estingue ugualmente nel termine stabilito nell’atto di costituzione , in mancanza, con la morte del primo usufruttuario.
3) il potere di disposizione del diritto di godimento: l’usufruttuario può, per esempio, concedere in locazione la cosa che forma oggetto del suo diritto. Da notare che le locazioni concesse dall’usufruttuario, se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con data certa, non si estinguono con l’usufrutto ma proseguono per la durata stabilita che non deve comunque superare il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.
Quali sono gli obblighi dell’usufruttuario?
Gli obblighi dell’usufruttuario si collegano con il dovere di restituire la cosa al termine del suo diritto. Da ciò deriva che egli è tenuto a:
– usare la diligenza del buon padre di famiglia nell’usare la cosa;
– non modificarne la destinazione;
– fare l’inventario e prestare garanzia – salvo dispensa – , a presidio dell’osservanza dell’obbligo di conservazione e restituzione dei beni.
Per quanto riguarda le spese, sono a carico dell’usufruttuario quelle relative alla manutenzione ordinaria della cosa, mentre sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie.
Come si estingue l’usufrutto?
L’estinzione dell’usufrutto si verifica per:
1) scadenza del termine o morte dell’usufruttuario;
2) prescrizione estintiva ventennale;
3) consolidazione ossia riunione dell’usufrutto e della proprietà in capo alla stessa persona.
4) perimento totale della cosa;
5) abuso che l’usufruttuario faccia del proprio diritto deteriorando o vendendo i beni.
La consolidazione può anche essere l’effetto della rinuncia dell’usufruttuario, che deve essere fatta per iscritto nel caso di beni immobili.
Cosa sono l’uso e l’abitazione?
L’uso e l’abitazione sono tipi limitati di usufrutto:
A) l’uso è il diritto di servirsi del bene e, se fruttifero, di raccogliere i frutti, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia;
B) l’abitazione è il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
I due diritti non si possono cedere né il bene può essere concesso in locazione o in godimento. I due diritti si estinguono con la morte del titolare.
Avv. Michela Muratore
Ricordo che dal mese di luglio 2016 l’avv. Michela Muratore ha iniziato a collaborare con la nostra associazione, ed è quindi disponibile per prestare assistenza e consulenza ai soci Agri.Bio con una scontistica sui servizi erogati: se avete problematiche che abbiano bisogno della consulenza di un legale rivolgetevi a lei per sottoporre liberamente e gratuitamente le vostre domande attraverso la e-mail avvocato@agribionotizie.it oppure telefonando direttamente in sede.