IVAFE Questa Sconosciuta

di EUGENIO BENETAZZO

Sono ormai passati tre mesi dalle nauseanti elezioni dello scorso 24 Febbraio, il paese mai come oggi è lasciato in balia delle conflittualità interne e della cecità degli organismi costituzionali: si stanno ricreando tutte le condizioni ideali per un colpo di stato (uno di quelli che fa la storia per le generazioni a venire) o per una insurrezione popolare capace di macchiarsi anche di atti di giustizia sommaria. Mentre l’italiano medio aspetta che succeda letteralmente qualsiasi evento o fenomeno in grado in qualche modo di apportare un cambiamento (che non arriverà mai attraverso modalità convenzionali), di sicuro tra qualche settimana a più italiani di quanto possiate immaginare aspetta l’IVAFE. Questo acrononimo di nuova costituzione significa “imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero”. Questa imposta introdotta con il Decreto Salva Italia (grazie Mario Monti sarai sempre nei nostri cuori), in simbiosi con la sorella INVIE ovvero imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero, rappresenta l’ennesima patrimoniale per l’anno di imposta 2012 che ha lo scopo di tassare gli attivi finanziari detenuti all’estero dei residenti fiscali italiani. L’imposta ancora ad oggi non è molto conosciuta e tanto meno si conosce l’entità del prelievo.

Iniziamo per gradi allora, vediamo cosa e come colpisce. Da questo punto di vista ci aiuta maieuticamente l’Agenzia delle Entrate la quale sancisce che sono colpite da questa nuova imposta rispettivamente: obbligazioni italiane o estere o titoli similari (chiaramente se detenuti all’estero), titoli di stato italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR come le sicav ed i fondi comuni di investimento), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (come operazioni di prestito titoli, operazioni di pronti contro termine, polizze vita assicurative), metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio e/o simili) sia allo stato grezzo che monetato ed infine qualsiasi altra attività da cui possano derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Molto peculiare risulta anche il fatto che si considerano attività possedute all’estero anche le attività finanziarie detenute all’interno di cassette di sicurezza detenute all’estero o tramite intermediari non residenti.

L’aliquota di imposta prevista è stata fissata per l’anno di imposta 2012 in un millesimo (1/1000) del controvalore delle attività finanziarie detenute all’estero come sopra esposto, il che si traduce grosso modo in 100 Euro per ogni 100.000 Euro di patrimonio finanziario detenuto fuori confine. Questa imposta è già destinata ad aumentare del 50% per l’anno di imposta 2013 (0,15%). Attenzione a non creare fraintendimenti con la geografia: fuori confine significa everywhere ossia qualsiasi paese al di fuori dell’Italia sia esso comunitario come Germania, Inghilterra, Austria o sia esso extracomunitario come Svizzera, Singapore, Panama. L’imposta presuppone l’autotassazione, sostanzialmente il contribuente ha il compito e dovere di riportare la sua consistenza patrimoniale all’interno della sezione predisposta nel Modello Unico (Quadro RM) e di versare l’imposta come sopra indicato seguendo le regole previste per l’IIRPEF, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (codice tributo 4043, 4047, 4048). Non fate l’errore di credere che tale onere (il versamento dell’imposta e la relativa comunicazione) sia a carico del vostro intermediario o della vostra banca estera.

Qualora abbiate attività finanziarie quotate in mercati regolamentati, il loro controvalore corrisponde al valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare (gli estratti conto che producono gli stessi intermediari esteri vi possono aiutare). In caso di attività non quotate allora è possibile prendere a riferimento il valore nominale di sottoscrizione o di emissione. Che lascerà piuttosto attoniti invece è l’imposta di Euro 34.20 che deve essere versata per ogni conto corrente o conto di deposito detenuto all’estero se quest’ultimo ha una giacenza superiore ai 5.000 Euro. Questa ratio mira a sostituire l’imposta di bollo che si dovrebbe versare in Italia se il rapporto fosse acceso presso intermediari e/o operatori finanziari italiani (originariamente l’imposta di bollo si doveva applicare solo per rapporti detenuti all’interno della UE o dello SEE). Le modalità di calcolo di questa imposta sono in continua evoluzione, pertanto potrebbero anche verificarsi novità o mutamenti sostanziali già nei prossimi mesi (se non inasprimenti): considerate a riguardo che gli importi versati dai contribuenti virtuosi per l’anno di imposta 2011 tanto per l’INVIE quanto per l’IVAFE sono diventati crediti per futuri versamenti in quanto l’Agenzia delle Entrate ha da poco comunicato che tali oneri non dovevano essere versati per l’anno di imposta 2011.

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