“L’impossibile coesistenza:
Moratoria. Tolleranza ZerOGM e referendum popolare (dir. 2001/18/CE)
per evitare la contaminazione irreversibile degli OGM”
(dott. Enrico Lucconi)
Cittaducale, 7 dicembre 2008
1 . Premessa -
La presente relazione, nel considerare anche questioni di natura giuridica
sulla coesistenza della coltivazione di OGM con quella senza OGM, intende
far rilevare, in modo particolare, sotto un profilo tecnico-agronomico,
come questa coesistenza sia del tutto impossibile, specialmente in un
territorio, come quello italiano, che da un punto di vista orografico
presenta peculiarità che non permettono isolamenti colturali
praticabili e sostenibili, nel breve, medio e lungo periodo.
Questo comporta che viene meno, almeno per quanto riguarda il territorio
nazionale, lo stesso presupposto su cui fonda la normativa nazionale
in itinere, ossia che sia possibile far coesistere le coltivazioni di
OGM con quelle prive di OGM, senza che le prime (le vegetazioni GM)
inquinino, irreversibilmente, le seconde (le vegetazioni non GM).
Supponendo certo questo evento, dell’inquinamento irreversibile
del territorio, una volta introdotti gli OGM nell’ambiente, si
tratta di stabilire quali dei due diritti dovrebbe prevalere, ossia
quello di chi vorrebbe continuare a coltivare il prodotto convenzionale
e/o biologico o quello di chi vorrebbe coltivare i vegetali con OGM.
In sostanza, ogni altro problema, in merito, avrebbe un valore relativo
e secondario rispetto a quello principale di stabilire quale delle due
coltivazioni debba essere permessa e se una tale decisione possa essere
riservata esclusivamente al legislatore, comunitario e nazionale, ovvero
non sia il caso di promuovere consultazioni della popolazione prima
di scegliere il da farsi, come già avvenuto per il nucleare,
tanto più che è la stessa Direttiva 2001/18/CE a prevedere
queste consultazioni con il 10° “considerando” e gli
artt. 9 e 32 (di recepimento, quest’ultimo, del Protocollo di
Cartagena).
2 . Impossibile coesistenza tra le coltivazioni OGM e quelle
non OGM
Sulla impossibile coesistenza tra le coltivazioni OGM e quelle non OGM
ci sembra opportuno far riferimento all’esperienza di paesi dove
tale coesistenza è stata attivata e provata.
Ci riferiamo in particolare agli USA, al Messico, all’Argentina,
all’India e da ultimo alla Spagna.
Negli Stati Uniti il mais transgenico ha ormai inquinato
il 98% del mais prodotto nel Paese.
Intervistato dalla RAI, in merito a questi temi, il signor Bill Christianson,
Presidente dell’Unione degli agricoltori degli Stati Uniti, ha
tenuto a precisare, con forza, che la scelta non è produrre liberamente
OGM e non OGM nelle diverse aree agricole, perché introdotti
gli OGM nell’ambiente, anche se in zone ristrette, la produzione
in breve tempo diventerà in ogni area solo ed esclusivamente
di OGM. Il polline trasportato dal vento per ore può trasferirsi
ad una velocità che in casi non rari raggiunge anche le 35 miglia
all’ora.
Insomma, per il signor Bill Christianson, non ci può
essere coesistenza tra raccolti GM e raccolti non GM.
Anche in Messico è stata rilevata una estesa
contaminazione da transgeni delle varietà locali di mais, non
escluse le più remote regioni del Paese.
Il fatto è tanto più grave ove si consideri che sono state
inquinate anche “cultivar” di mais originario protette con
ogni cura.
Significativa l’indagine condotta dall’Istituto di ricerca
indipendente sulle scienze ambientali “North-West Science and
Environmental Policy Center” (operante negli USA), che nei primi
tre anni il ricorso alle sostanze chimiche, nelle coltivazioni GM, ha
subito una flessione, facendo registrare una riduzione dell’uso
di erbicidi pari a 56 mila tonnellate, ma in questi ultimi tre anni
la tendenza si è bruscamente invertita, spingendo gli agricoltori
ad un uso massiccio della chimica; dal 2001 al 2003 nei campi transgenici
USA sono state utilizzate la bellezza di 160 mila tonnellate di pesticidi
in più per la semplice ragione che le piante infestanti, che
crescono nelle colture GM, hanno subito una rapida modificazione genetica
divenendo resistenti agli erbicidi.
Conferma questa realtà un recente studio sugli OGM coltivati
in Argentina che, tra l’altro, evidenzia come
dopo anni di coltivazioni GM, si stiano diffondendo, in quel Paese,
erbe infestanti GM, resistenti ai comuni diserbanti e al Roundup, così
da costringere gli agricoltori a irrorazioni sempre più massicce.
Conclusione: i terreni stanno diventando sterili.
Da rilevare, ancora, che un rapporto dell’ISP (gruppo di scienziati
indipendenti di Londra del 15.6.2003), ha messo evidenza che:
“le erbacce e le piante dotate di resistenza simultanea a tre
diversi diserbanti sono emerse in America del Nord; piante resistenti
al glifosato infestano ormai i campi di cotone e soia GM, per controllarle
si ricomincia ad usare l’atrazina; le piante che producono tossine
Bt minacciano di causare l’emergenza di piante superinfestanti
di parassiti Bt-resistenti …. L’ammonio glifosinato e il
glifosato (i diserbanti usati con le piante GM resistenti) vengono associati
a varie forme di tossicità, neurologiche, respiratorie, gastrointestinali
ed ematologiche e a difetti congeniti nelle varie specie di mammiferi
compresa quella umana; questo composto è tossico anche per le
farfalle e per molti insetti utili, per le larve dei molluschi e delle
ostriche, per la dafnia e per alcuni pesci d’acqua dolce, in particolare
per la trota iridea; esso inibisce i batteri e i funghi che svolgono
nel terreno azioni vantaggiose, e in particolare i batteri fissatori
dell’azoto”.
In India lo Stato dell’Andhra Pradesh ha vietato
alla Monsanto la vendita e la promozione di semi di cotone Bt e la realizzazione
di qualsiasi campo sperimentale.
I motivi risiedono nelle pessime rese ottenute dalle coltivazioni e
dal rifiuto della Monsanto di indennizzare le perdite degli agricoltori
con 450 milioni di dollari, come ordinato dal Ministero dell’Agricoltura
di quello Stato.
In particolare, lo Stato dell’Andhra Pradesh contesta all’azienda:
- rese inferiori,
- nessuna riduzione nell'uso di fitofarmaci, a dispetto delle promesse,
- redditi più bassi per i produttori,
- nessuna riduzione dei costi di produzione,
- impatto ambientale inaccettabile, perché le sementi Bt hanno
diffuso un particolare tipo di marciume radicale che impedisce ai produttori
di seminare altri prodotti dopo il cotone, essendo il suolo infettato.
Quanto alla Spagna, un recentissimo studio dell’Università
autonoma di Barcellona, dichiara impossibile la coesistenza tra OGM
e non OGM, perché questa favorirebbe elusivamente gli OGM. L’indagine
si è concentrata sulle regioni della Catalogna e dell’Aragona
dove l’anno scorso le colture di mais Bt transgenico coprivano
rispettivamente il 55 e 42% rispettivamente delle are coltivate.
Circa la fissazione di distanze di isolamento e alla creazione
di zone cuscinetto, bisogna rilevare che, al presente, la legge
sementiera, per garantire l’assenza di contaminazioni varietali,
nella produzione di semente certificata (pre-base, base, 1ª riproduzione)
prevede distanze particolari, indicate nello schema qui di seguito riportato:
| Colture |
Seme base |
Seme certificato |
| Mais |
200 m. |
200 m. |
| Colza |
200 m. |
100 m. |
| Barbabietola |
1000 m. |
300 - 600 m. |
| Cicoria industriale |
600 m. |
300 m. |
| Brassica |
1000 m. |
600 m |
Deriva da ciò che se coltivato a seme è
un campo quadrato di 100 metri per ogni lato (pari ad un ettaro), con
200 metri di isolamento, per ogni lato, si debbono vincolare al confine
24 ettari.
Se la fascia di rispetto deve essere di 1000 metri per ogni lato, come
per la barbabietola, gli ettari a confine interessati e vincolati risulteranno
441.
Per la produzione agricola convenzionale e biologica da conservare immune
dagli OGM, volendo seguire le stesse regole e distanze (peraltro, del
tutto insufficienti per quanto riguarda gli OGM) ci si troverebbe di
fronte a problemi colturali insolubili.
Si prenda, ad esempio, la rotazione agraria annuale. Cosa accadrà
in presenza degli OGM ?
Quale rotazione sarà possibile e a quali condizioni ?
Quale piano colturale realizzare e con quali modalità? Quali
vincoli per i terreni limitrofi e a quali distanze ? E per quanto tempo
questi vincoli ? La Raccomandazione 2003/556/Ce del 23 luglio 2003 suggerisce
addirittura la formazione di Catasti particolari e di Registri aziendali.
Insomma, un vero sconvolgimento produttivo del tutto ingestibile, dato
che il terreno coltivato con gli OGM rimane inquinato dagli stessi per
tempi indefiniti.
Ma le distanze sopra specificate per i prodotti convenzionali debbono
essere completamente diverse per le colture GM.
In particolare, le distanze minime da osservare, secondo l’Istituto
di ricerca del National Pollen Research Unit, dovrebbero essere nel
minimo dell’ordine di 1 Km per la barbabietola, di 3 Km per il
mais, di 6 Km per la colza.
Ma l’isolamento correttamente gestito, secondo questo Istituto,
non può prevenire in maniera totale la contaminazione da polline,
può solo ridurla. Come dire che di prodotti OGM free non si potrà
più parlare, una volta introdotti gli stessi nell’ambiente
tramite la citata coesistenza.
3 . Tolleranza zero
Il problema tecnico della rilevabilità degli OGM, non deve essere
confuso con il principio della tolleranza zero tutt’ora imposto
dalla legge. Un conto, infatti, è il limite tecnico di rilevabilità
dell’inquinamento che può essere migliorato e perfezionato
di anno in anno, un conto è l’accettazione per legge di
un minimo inquinamento di sementi con gli OGM che, nel medio e lungo
periodo, porterebbe ad un generalizzato ed irreversibile inquinamento
del territorio. Un singolo seme, infatti, può dare origine ad
una pianta produttrice di milioni di granelli di polline e, dunque,
a semi transgenici in proporzione nelle coltivazioni OGM free.
In concreto deve essere mantenuto l’utilizzo dell’analisi
qualitativa che permette di verificare, senza incertezze, la presenza
o l’assenza degli OGM nelle sementi, anche senza stabilirne l’entità.
Se si introducesse l’utilizzo esclusivo dell’analisi quantitativa
sarebbe, tra l’altro, impossibile ai magistrati procedere a sequestri
rapidi ed efficaci, perché i favorevoli agli OGM potrebbero sempre
contestare, con successo, il metodo “non corretto” di indagine
seguito, rispetto ad un altro, per rilevare la presenza di determinate
quantità di inquinamento (superiori od inferiori allo 0,1%) e
con ciò bloccare, a tempo indefinito, ogni ulteriore intervento
giudiziario. In altre parole, con l’analisi qualitativa si rileva
(con molta efficacia e semplicità) solo la presenza o l’assenza
di OGM, con l’analisi quantitativa si favorisce la facile contestazione
descritta, che, reiterata in ogni dove, andrebbe a provocare, di fatto,
un graduale e costante inquinamento dell’ambiente e dell’agricoltura,
fino alla totale scomparsa dei prodotti OGM free. In concreto, solo
l’analisi qualitativa risulta sensibilissima alla presenza di
OGM, perché anche una singola molecola di DNA transgenico viene
individuata dall’enzima Polimerasi e da questo enzima moltiplicata
fino a renderla evidente allo strumento elettronico utilizzato.
Da ricordare ancora che i controlli dei prodotti vegetali in particolare
delle sementi dovrebbero essere effettuati non solo nelle sedi di stoccaggio
delle sementi, ma anche presso gli utilizzatori delle stesse, perché
spesso lo stoccaggio presso terzi non avviene e i produttori agricoli
acquisiscono direttamente dall’importatore il seme da utilizzare.
I controlli dovrebbero essere effettuati anche per le partite in transito
in Italia al fine di evitare facili frodi.
Inoltre la certificazione di assenza degli OGM nel seme dovrebbe essere
rilasciata anche dalle autorità sanitarie portuali e pubbliche
estere di origine della merce, con la trascrizione di tutti i passaggi
dello stesso prodotto, dal produttore, al venditore, all’acquirente
finale.
Infine il controllo deve avvenire non solo nei porti nazionali e nelle
sedi di stoccaggio, ma anche presso i produttori agricoli, i commercianti,
i sementieri per scoraggiare ogni frode sia alla fonte che al consumo.
4 . Direttiva Comunitaria 2001/18/CE. Referendum popolare
Reiteratamente è stato affermato che la regolamentazione della
coesistenza scaturirebbe dalla necessità di dover attuare quanto
contenuto nella “Raccomandazione” della Commissione 2003/556/CE
del 23 luglio 2003.
In merito si dimentica il punto 1.5 della stessa Raccomandazione che
dichiara “i presenti orientamenti sotto forma non vincolanti rivolte
agli Stati membri … “.
Dunque nessun vincolo può scaturire da simile atto della Commissione.
Anzi proprio dall’ordinamento comunitario si ricava l’obbligo
per i singoli Stati membri di procedere in merito con estrema cautela
tenendo conto che non può essere eluso il principio di precauzione
a cui la direttiva 2001/18/CE fa espresso riferimento.
Sul punto si ricorda la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee del 21/3/2000 (nella causa C-6/99, tra Greenpeace France e il
Ministero dell’Agricoltura francese appoggiato da Novartis e Monsanto
Europe), per la quale quando lo Stato membro «è entrato
in possesso di nuove informazioni (sugli OGM) che lo inducono a ritenere
che il prodotto possa essere pericoloso per la salute e per l’ambiente
esso non sarà tenuto a dare il proprio consenso [all’introduzione
dei vegetali OGM nel proprio territorio, n.d.r.] a condizione che ne
informi immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri ...».
Ne consegue che lo Stato italiano di fronte ad evidenze attuali negative
sugli OGM, è comunque tenuto a bloccare ogni utilizzo degli stessi,
pur in minima quantità.
In altri termini se le risultanze delle indagini attuali dei ricercatori
Cerifos dovessero risultare fondate, l’onere della prova della
innoquità degli OGM ricadrebbe totalmente su coloro che gli stessi
intendono introdurre nel territorio e questo per dare concreta attuazione
al principio di precauzione.
Bisogna anche aggiungere, in relazione al principio di precauzione che
la ricerca e la sperimentazione sono rivolte a verificare non solo la
nocività o meno degli OGM per l’uomo e gli animali, ma
anche impatto sull’ambiente sugli stessi. Nella legge n. 5 del
2005, dichiarata in parte incostituzionale, si disponeva implicitamente
anche su tale sperimentazione che doveva valutare oltre l’impatto
ambientale anche quello economico ed agronomico conseguente all’introduzione
delle coltivazioni transgeniche; la messa a punto dell’adozione
di specifiche tecniche e misure volte a valutare la richiamata coesistenza;
la possibilità di isolare sistemi di coltivazione di prodotti
GM senza inquinare quelli non GM.
Se cosi è (e non potrebbe essere diversamente), queste attività
debbono essere necessariamente precedere l’introduzione della
citata coesistenza non seguirla, come avverrebbe se si approvasse dal
1° gennaio 2009 la possibilità di introdurre sul territorio
e nell’ambiente degli OGM.
In sostanza si vuol significare che al presente manca la verifica più
importante, preliminare ad ogni diversa verifica: quella, cioè,
sulla irreversibilità dell’inquinamento dell’ambiente
e dell’agricoltura, una volta introdotti gli OGM, perché,
se accertata (questa irreversibilità), renderebbe inutile ogni
accorgimento produttivo e superfluo provvedimento ulteriore, compresa
la normativa sull’etichettatura dei prodotti da avviare al consumo.
In altre parole, proprio il consumatore, del quale si dichiara di voler
tutelare la libertà di scelta, verrebbe privato di tale libertà,
stante l’inquinamento irreversibile con OGM di ogni prodotto vegetale
destinato al consumo.
Insomma di fronte alle mancate verifiche preliminari sull’inquinamento
irreversibile del territorio, viene meno anche la libertà di
iniziativa economica che si afferma di voler tutelare.
Perché la libertà di iniziativa economica non appartiene
solo a chi vuole coltivare solo OGM, ma anche a coloro che vogliono
continuare a coltivare il prodotto convenzionale e biologico.
Peraltro, questa sperimentazione non può essere fatta a cielo
aperto per il rischio di provocare un inquinamento irreversibile dell’ambiente,
ma solo nei Paesi con orografia simile alla nostra che hanno già
introdotto a pieno campo la coltivazione degli OGM.
In sostanza su materia di tale natura appare improcrastinabile la necessità
di interpellare la collettività con gli strumenti e i mezzi che
l’ordinamento comunitario e quello nazionale mettono a disposizione
del cittadino.
Tanto premesso, in presenza di comportamenti ambigui e contraddittori
del legislatore comunitario e nazionale nella disciplina di tale materia
e del pericolo che scelte improvvide possano distruggere definitivamente
ed irreversibilmente l’ambiente e la qualità della nostra
produzione agricola, convenzionale e biologica, di sicura eccellenza
a livello mondiale appare questo il momento per chiamare a decidere
i diretti interessati ossia la collettività nazionale, alla quale
appartiene la sovranità di cui all’articolo 1 della Costituzione
e il diritto dovere, di scegliere in prima persona, cosa coltivare e
cosa mangiare negli anni futuri, tanto più che e la stessa direttiva
comunitaria 2001/18/CE, sopra indicata, a prevedere la consultazione
del pubblico prima di introdurre gli OGM nell’agricoltura e nell’ambiente
(10° considerando e artt. 9 e 32 della direttiva 2001/18/CE).
Anche il protocollo di Cartagena, entrato nel nostro ordinamento con
la legge 15 gennaio 2004, n. 27, impone una rigida valutazione dei rischi
connessi all’utilizzazione, alla manipolazione ed ai movimenti
transfrontalieri degli OGM.
L’art. 23, comma 2, di tale legge (n. 27/04) più specificamente
prevede che:
“Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e regolamenti,
consultano il pubblico nel momento dell’adozione di decisioni
relative agli organismi viventi modificati che permettono …”.
Tale protocollo, inoltre, risulta “comunitarizzato” dall’art.
32 della stessa Direttiva 2001/18/CE.
Pertanto é “comunitariamente” obbligatorio il previo
interpello dei cittadini.
Né varrebbe eccepire la tassatività delle ipotesi referendarie
di cui all’art. 75 della Costituzione, giacché questa disposizione
disciplina il referendum abrogativo, non quello consultivo, come è
il caso qui considerato.
Ove si prospettassero vincoli comunitari ineludibili che permettono
la produzione degli OGM, è opportuno far rilevare che è
proprio la normativa comunitaria citata a pretendere l’interpello
generalizzato del pubblico prima di introdurre gli OGM nell’ambiente
e che, comunque, l’eventuale obbligo comunitario, nella materia,
prevale sul limite costituzionale interno solo quando non tocca principi
e diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione (come il diritto
alla salute, art. 32 Cost., e il diritto all’integrità
dell’ambiente, art. 9 Cost.), intangibili, in quanto tali, anche
ad opera di prescrizioni comunitarie.
Peraltro, l’esito di un referendum consultivo assume valore essenzialmente
politico, che il legislatore, comunitario e nazionale, non potrà
in ogni caso ignorare.
In ragione di tutto ciò, prima di stabilire con disposizioni
vincolanti l’introduzione e la coltivazione degli OGM sul territorio
nazionale o su parte di esso, con il rischio fondato di inquinare con
gli OGM, irreversibilmente, tutte le aree agricole, si ritiene opportuno
sollecitare il parere dell’intero corpo elettorale, tramite referendum
consultivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.
9 e 32 della Direttiva 2001/18/CE e dagli artt. 12, 26 e all.VIII, del
d.lvo 224 del 2003, e succ. mod., che ha attuato la Direttiva 2001/18/CE
in questione.
5 . Considerazioni finali nel merito
Si è seguito con sgomento il progressivo avvicinamento del Governo
italiano alle posizioni di chi da sempre ha cercato e cerca di introdurre
in Italia la coltivazione degli OGM e non solo quella di mais e di soia
transgenici.
Ora dopo più di 8 anni di dibattito sull’argomento non
si è ancora riusciti a comprendere quali siano i vantaggi reali
di simili coltivazioni per l’agricoltura nazionale e per gli agricoltori.
Non ci sono ritorni economici, perché, quand’anche
questi ritorni si riuscissero a dimostrare, essi si perdono totalmente
nel momento in cui, per ogni modificazione genetica introdotta nel vegetale
utilizzato, l’agricoltore dovrà, comunque, pagare direttamente
o indirettamente il costo di non meno di 7 (sette!) brevetti, senza
considerare i costi che dovrà sopportare chi vorrà difendersi
dagli OGM.
Non ci sono risparmi sui diserbanti da utilizzare,
perché nel tempo il loro consumo invece di diminuire aumenta
per la necessità di eliminare le erbe infestanti GM che si riproducono
tra i vegetali GM seminati, come dimostrano le esperienze recenti degli
Stati Uniti e dell’Argentina (ved. “Salvagente”dell’
11.XII.2003 e “New Scientist” del 17.4.2004)
Non è garantita la conservazione della biodiversità,
perché questa biodiversità crolla radicalmente, come avvenuto
nelle aree in cui gli OGM sono coltivati a pieno campo.
D’altro canto l’offerta di un’unica (o poche varietà)
di seme rappresenta un rischio molto elevato; basta una improvvisa virosi,
basta un grave e inaspettato effetto derivante dall’utilizzo degli
OGM per procurare turbative pesantissime non solo sul mercato nazionale,
ma anche su quello mondiale, come dimostra la presenza di erbe infestanti
GM cresciute tra i vegetali GM.
Neppure è assicurato l’aumento della produzione,
perché come abbiamo visto, gli agricoltori statunitensi, hanno
reiteratamente dichiarato che questo aumento della produzione non esiste.
In sostanza, sembra che la modificazione genetica non serva tanto a
migliorare le capacità produttive del seme, quanto a stabilire
un controllo economico sempre più forte sulla coltura.
Introdotti gli OGM a pieno campo le aree destinate agli OGM
non potranno più, anche volendo, essere destinate alla coltivazione
di vegetali convenzionali e biologici.
Né sarà più possibile preservare le aree destinate
al convenzionale o al biologico dall’inquinamento di OGM,
perché là dove la coesistenza è stata attuata essa
è fallita, come chiarito in precedenza, compresa la Spagna dove
si sono osservati inquinamenti di mais convenzionale fino alla distanza
di alcuni chilometri.
Non è possibile, peraltro, sollecitare ed ottenere l’intervento
delle Assicurazioni, per garantirsi dagli inquinamenti accidentali da
OGM, perché, in tutti i Paesi, le stesse si sono sempre rifiutate
di prestare tali garanzie.
Né, in merito, il futuro appare roseo.
Il 21 maggio 2004 la Corte Suprema del Canada ha stabilito, con sentenza,
che i diritti di brevetto su un gene si estendono all’organismo
vivente in cui tale gene viene ritrovato e che, di conseguenza, tali
diritti si possono esercitare sul vegetale anche in presenza di inquinamenti
accidentali.
La decisione è aberrante. Basterà al proprietario di brevetti
inquinare “accidentalmente” i campi non OGM per avere “diritti”
su tutto il territorio nazionale.
Questa la nostra prospettiva, a fronte di quali vantaggi?
A fronte del nulla !
Anzi a fronte di fallimenti sicuri e irreversibili, stante la potenza
economica degli attuali “spacciatori” di OGM extracomunitari.
Né sarà possibile, ove si volesse accollare il risarcimento
del danno ai coltivatori di OGM limitrofi ai campi inquinati, individuare
con certezza il colpevole.
Si tenga ancora conto dello stravolgimento del mercato fondiario, non
più in grado di garantire la persistenza di aree protette dagli
OGM.
La stessa prelazione del confinante verrebbe, di fatto, riservata al
solo coltivatore di OGM, perché chi coltiva OGM può acquistare
campi senza OGM, ma chi coltiva campi senza OGM, non potrà, né
vorrà, acquistare campi con OGM. Sicchè, alla lunga, gradualmente,
tutto il territorio diventerà GM. Per non parlare del ridimensionamento
dei valori fondiari. Se, per ipotesi, il prezzo dei terreni con OGM
dovesse cedere, sarà inevitabile una tendenza dei loro proprietari
ad inquinare i terreni senza OGM con gli OGM, per cercare di riequilibrare
il mercato.
In simili materie solo certezze consolidate possono aprire la strada
a scelte sicure, definitive e irreversibili.
Deriva da ciò che nessuna coesistenza tra coltivazioni OGM e
non OGM può essere introdotta sul territorio nazionale, tenendo
conto che l’inquinamento con OGM di tutte le aree agricole è
assolutamente certo, così come dimostrato nei territori in cui
essa è stata attuata.
Non si comprende, infine, come possa coesistere la produzione di OGM
con la qualità dei prodotti che l’Italia vorrebbe far valere
a livello mondiale, qualità gratificata con l’assegnazione
a Parma della sede comunitaria dell’Agenzia per la sicurezza alimentare.
Si rischia di gestire scatole vuote, dove la qualità dei prodotti
da garantire risulterà sempre di più priva di senso e
di contenuti. E questo proprio nel momento in cui l’Italia avrebbe
potuto, finalmente, far apprezzare, in ogni dove, i risultati eccellenti
di tanti anni di fatiche e di appassionate ricerche !
Ma dov’è la convenienza, comunque si voglia valutare il
problema degli OGM, della loro introduzione nell’ambiente, in
una sostanziale isola qual è l’Italia, protetta a nord
dalle Alpi e a sud dal mare ?
In sostanza i rischia di introdurre sul territorio nazionale, anche
in Italia, la guerra tra produttori combattuta ora a livelli intercontinentali,
anche prescindendo dall’azione della natura e dai suoi effetti.
Ma, allora, a che servono la legge, la coesistenza, le filiere, l’etichettatura,
la certificazione, le analisi, le percentuali di inquinamento, l’agricoltura
biologica, quella convenzionale, l’Agenzia per la sicurezza alimentare,
il MiPAAF, il Governo, la U.E., le elezioni, il Parlamento, lo Stato,
l’Ordinamento giuridico, la Costituzione !
Da tutto ciò, al di là di ogni amarezza e delusione, sicuramente
si ricava una sola conclusione: non è più operante, di
fatto, l’art. 44 della nostra Costituzione (in connessione anche
con l’art. 9 salvaguardia dell’ambiente) che, applicato
nel concreto, tanta gloria seppe dare ai padri fondatori della Repubblica
e ai promotori della riforma agraria, per il quale “al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta
la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
Perché allora non potremmo, in attuazione dell’articolo
44 della Costituzione, vietare la produzione di OGM che sicuramente
non introduce un razionale sfruttamento del suolo ne promuove il miglioramento
delle zone agrarie anzi le distrugge.
In conclusione, un giorno qualsiasi, di un mese qualsiasi, di un anno
qualsiasi, con inopinate scelte, per ottenere non meglio precisati vantaggi,
si svende al tavolo verde della politica l’intero territorio agricolo
nazionale.
L’unica speranza è che il S. Natale imminente apra le menti
e i cuori, di tutti.
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(1) (ved. “Agrisole”, 30 maggio –
5 /6/ 2003, n. 21. pag. 3.
(2) (Gr2, 13-6-2002, ore 7:30, Elio Cadelo).
(3) (ved. Relazione sugli OGM dell’ISP, del 15.6.2003, Londra).
(4) (riportato da New Scientist del 17 aprile 2004),
(5) (cfr. la documentazione della Commissione per la Cooperazione Ambientale,
dell’America del Nord, organo del NAFTA del 31 agosto 2004 dal
titolo: “Mais GM in Messico: no del NAFTA”, sito www.consigliodirittigenetici/news.org).
(6) (ved. “GMwatch”, 8 giugno 2005)
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