“L’impossibile coesistenza:
Moratoria. Tolleranza ZerOGM e referendum popolare (dir. 2001/18/CE) per evitare la contaminazione irreversibile degli OGM”
(dott. Enrico Lucconi)


Cittaducale, 7 dicembre 2008

1 . Premessa -

La presente relazione, nel considerare anche questioni di natura giuridica sulla coesistenza della coltivazione di OGM con quella senza OGM, intende far rilevare, in modo particolare, sotto un profilo tecnico-agronomico, come questa coesistenza sia del tutto impossibile, specialmente in un territorio, come quello italiano, che da un punto di vista orografico presenta peculiarità che non permettono isolamenti colturali praticabili e sostenibili, nel breve, medio e lungo periodo.
Questo comporta che viene meno, almeno per quanto riguarda il territorio nazionale, lo stesso presupposto su cui fonda la normativa nazionale in itinere, ossia che sia possibile far coesistere le coltivazioni di OGM con quelle prive di OGM, senza che le prime (le vegetazioni GM) inquinino, irreversibilmente, le seconde (le vegetazioni non GM).
Supponendo certo questo evento, dell’inquinamento irreversibile del territorio, una volta introdotti gli OGM nell’ambiente, si tratta di stabilire quali dei due diritti dovrebbe prevalere, ossia quello di chi vorrebbe continuare a coltivare il prodotto convenzionale e/o biologico o quello di chi vorrebbe coltivare i vegetali con OGM.
In sostanza, ogni altro problema, in merito, avrebbe un valore relativo e secondario rispetto a quello principale di stabilire quale delle due coltivazioni debba essere permessa e se una tale decisione possa essere riservata esclusivamente al legislatore, comunitario e nazionale, ovvero non sia il caso di promuovere consultazioni della popolazione prima di scegliere il da farsi, come già avvenuto per il nucleare, tanto più che è la stessa Direttiva 2001/18/CE a prevedere queste consultazioni con il 10° “considerando” e gli artt. 9 e 32 (di recepimento, quest’ultimo, del Protocollo di Cartagena).

2 . Impossibile coesistenza tra le coltivazioni OGM e quelle non OGM

Sulla impossibile coesistenza tra le coltivazioni OGM e quelle non OGM ci sembra opportuno far riferimento all’esperienza di paesi dove tale coesistenza è stata attivata e provata.
Ci riferiamo in particolare agli USA, al Messico, all’Argentina, all’India e da ultimo alla Spagna.
Negli Stati Uniti il mais transgenico ha ormai inquinato il 98% del mais prodotto nel Paese.
Intervistato dalla RAI, in merito a questi temi, il signor Bill Christianson, Presidente dell’Unione degli agricoltori degli Stati Uniti, ha tenuto a precisare, con forza, che la scelta non è produrre liberamente OGM e non OGM nelle diverse aree agricole, perché introdotti gli OGM nell’ambiente, anche se in zone ristrette, la produzione in breve tempo diventerà in ogni area solo ed esclusivamente di OGM. Il polline trasportato dal vento per ore può trasferirsi ad una velocità che in casi non rari raggiunge anche le 35 miglia all’ora.
Insomma, per il signor Bill Christianson, non ci può essere coesistenza tra raccolti GM e raccolti non GM.
Anche in Messico è stata rilevata una estesa contaminazione da transgeni delle varietà locali di mais, non escluse le più remote regioni del Paese.
Il fatto è tanto più grave ove si consideri che sono state inquinate anche “cultivar” di mais originario protette con ogni cura.
Significativa l’indagine condotta dall’Istituto di ricerca indipendente sulle scienze ambientali “North-West Science and Environmental Policy Center” (operante negli USA), che nei primi tre anni il ricorso alle sostanze chimiche, nelle coltivazioni GM, ha subito una flessione, facendo registrare una riduzione dell’uso di erbicidi pari a 56 mila tonnellate, ma in questi ultimi tre anni la tendenza si è bruscamente invertita, spingendo gli agricoltori ad un uso massiccio della chimica; dal 2001 al 2003 nei campi transgenici USA sono state utilizzate la bellezza di 160 mila tonnellate di pesticidi in più per la semplice ragione che le piante infestanti, che crescono nelle colture GM, hanno subito una rapida modificazione genetica divenendo resistenti agli erbicidi.
Conferma questa realtà un recente studio sugli OGM coltivati in Argentina che, tra l’altro, evidenzia come dopo anni di coltivazioni GM, si stiano diffondendo, in quel Paese, erbe infestanti GM, resistenti ai comuni diserbanti e al Roundup, così da costringere gli agricoltori a irrorazioni sempre più massicce.
Conclusione: i terreni stanno diventando sterili.
Da rilevare, ancora, che un rapporto dell’ISP (gruppo di scienziati indipendenti di Londra del 15.6.2003), ha messo evidenza che:
“le erbacce e le piante dotate di resistenza simultanea a tre diversi diserbanti sono emerse in America del Nord; piante resistenti al glifosato infestano ormai i campi di cotone e soia GM, per controllarle si ricomincia ad usare l’atrazina; le piante che producono tossine Bt minacciano di causare l’emergenza di piante superinfestanti di parassiti Bt-resistenti …. L’ammonio glifosinato e il glifosato (i diserbanti usati con le piante GM resistenti) vengono associati a varie forme di tossicità, neurologiche, respiratorie, gastrointestinali ed ematologiche e a difetti congeniti nelle varie specie di mammiferi compresa quella umana; questo composto è tossico anche per le farfalle e per molti insetti utili, per le larve dei molluschi e delle ostriche, per la dafnia e per alcuni pesci d’acqua dolce, in particolare per la trota iridea; esso inibisce i batteri e i funghi che svolgono nel terreno azioni vantaggiose, e in particolare i batteri fissatori dell’azoto”.
In India lo Stato dell’Andhra Pradesh ha vietato alla Monsanto la vendita e la promozione di semi di cotone Bt e la realizzazione di qualsiasi campo sperimentale.
I motivi risiedono nelle pessime rese ottenute dalle coltivazioni e dal rifiuto della Monsanto di indennizzare le perdite degli agricoltori con 450 milioni di dollari, come ordinato dal Ministero dell’Agricoltura di quello Stato.
In particolare, lo Stato dell’Andhra Pradesh contesta all’azienda:
- rese inferiori,
- nessuna riduzione nell'uso di fitofarmaci, a dispetto delle promesse,
- redditi più bassi per i produttori,
- nessuna riduzione dei costi di produzione,
- impatto ambientale inaccettabile, perché le sementi Bt hanno diffuso un particolare tipo di marciume radicale che impedisce ai produttori di seminare altri prodotti dopo il cotone, essendo il suolo infettato.

Quanto alla Spagna, un recentissimo studio dell’Università autonoma di Barcellona, dichiara impossibile la coesistenza tra OGM e non OGM, perché questa favorirebbe elusivamente gli OGM. L’indagine si è concentrata sulle regioni della Catalogna e dell’Aragona dove l’anno scorso le colture di mais Bt transgenico coprivano rispettivamente il 55 e 42% rispettivamente delle are coltivate.
Circa la fissazione di distanze di isolamento e alla creazione di zone cuscinetto, bisogna rilevare che, al presente, la legge sementiera, per garantire l’assenza di contaminazioni varietali, nella produzione di semente certificata (pre-base, base, 1ª riproduzione) prevede distanze particolari, indicate nello schema qui di seguito riportato:

Colture Seme base Seme certificato
Mais 200 m. 200 m.
Colza 200 m. 100 m.
Barbabietola 1000 m. 300 - 600 m.
Cicoria industriale 600 m. 300 m.
Brassica 1000 m. 600 m


Deriva da ciò che se coltivato a seme è un campo quadrato di 100 metri per ogni lato (pari ad un ettaro), con 200 metri di isolamento, per ogni lato, si debbono vincolare al confine 24 ettari.
Se la fascia di rispetto deve essere di 1000 metri per ogni lato, come per la barbabietola, gli ettari a confine interessati e vincolati risulteranno 441.
Per la produzione agricola convenzionale e biologica da conservare immune dagli OGM, volendo seguire le stesse regole e distanze (peraltro, del tutto insufficienti per quanto riguarda gli OGM) ci si troverebbe di fronte a problemi colturali insolubili.
Si prenda, ad esempio, la rotazione agraria annuale. Cosa accadrà in presenza degli OGM ?
Quale rotazione sarà possibile e a quali condizioni ?
Quale piano colturale realizzare e con quali modalità? Quali vincoli per i terreni limitrofi e a quali distanze ? E per quanto tempo questi vincoli ? La Raccomandazione 2003/556/Ce del 23 luglio 2003 suggerisce addirittura la formazione di Catasti particolari e di Registri aziendali.
Insomma, un vero sconvolgimento produttivo del tutto ingestibile, dato che il terreno coltivato con gli OGM rimane inquinato dagli stessi per tempi indefiniti.
Ma le distanze sopra specificate per i prodotti convenzionali debbono essere completamente diverse per le colture GM.
In particolare, le distanze minime da osservare, secondo l’Istituto di ricerca del National Pollen Research Unit, dovrebbero essere nel minimo dell’ordine di 1 Km per la barbabietola, di 3 Km per il mais, di 6 Km per la colza.
Ma l’isolamento correttamente gestito, secondo questo Istituto, non può prevenire in maniera totale la contaminazione da polline, può solo ridurla. Come dire che di prodotti OGM free non si potrà più parlare, una volta introdotti gli stessi nell’ambiente tramite la citata coesistenza.

3 . Tolleranza zero

Il problema tecnico della rilevabilità degli OGM, non deve essere confuso con il principio della tolleranza zero tutt’ora imposto dalla legge. Un conto, infatti, è il limite tecnico di rilevabilità dell’inquinamento che può essere migliorato e perfezionato di anno in anno, un conto è l’accettazione per legge di un minimo inquinamento di sementi con gli OGM che, nel medio e lungo periodo, porterebbe ad un generalizzato ed irreversibile inquinamento del territorio. Un singolo seme, infatti, può dare origine ad una pianta produttrice di milioni di granelli di polline e, dunque, a semi transgenici in proporzione nelle coltivazioni OGM free.
In concreto deve essere mantenuto l’utilizzo dell’analisi qualitativa che permette di verificare, senza incertezze, la presenza o l’assenza degli OGM nelle sementi, anche senza stabilirne l’entità. Se si introducesse l’utilizzo esclusivo dell’analisi quantitativa sarebbe, tra l’altro, impossibile ai magistrati procedere a sequestri rapidi ed efficaci, perché i favorevoli agli OGM potrebbero sempre contestare, con successo, il metodo “non corretto” di indagine seguito, rispetto ad un altro, per rilevare la presenza di determinate quantità di inquinamento (superiori od inferiori allo 0,1%) e con ciò bloccare, a tempo indefinito, ogni ulteriore intervento giudiziario. In altre parole, con l’analisi qualitativa si rileva (con molta efficacia e semplicità) solo la presenza o l’assenza di OGM, con l’analisi quantitativa si favorisce la facile contestazione descritta, che, reiterata in ogni dove, andrebbe a provocare, di fatto, un graduale e costante inquinamento dell’ambiente e dell’agricoltura, fino alla totale scomparsa dei prodotti OGM free. In concreto, solo l’analisi qualitativa risulta sensibilissima alla presenza di OGM, perché anche una singola molecola di DNA transgenico viene individuata dall’enzima Polimerasi e da questo enzima moltiplicata fino a renderla evidente allo strumento elettronico utilizzato.
Da ricordare ancora che i controlli dei prodotti vegetali in particolare delle sementi dovrebbero essere effettuati non solo nelle sedi di stoccaggio delle sementi, ma anche presso gli utilizzatori delle stesse, perché spesso lo stoccaggio presso terzi non avviene e i produttori agricoli acquisiscono direttamente dall’importatore il seme da utilizzare.
I controlli dovrebbero essere effettuati anche per le partite in transito in Italia al fine di evitare facili frodi.
Inoltre la certificazione di assenza degli OGM nel seme dovrebbe essere rilasciata anche dalle autorità sanitarie portuali e pubbliche estere di origine della merce, con la trascrizione di tutti i passaggi dello stesso prodotto, dal produttore, al venditore, all’acquirente finale.
Infine il controllo deve avvenire non solo nei porti nazionali e nelle sedi di stoccaggio, ma anche presso i produttori agricoli, i commercianti, i sementieri per scoraggiare ogni frode sia alla fonte che al consumo.

4 . Direttiva Comunitaria 2001/18/CE. Referendum popolare

Reiteratamente è stato affermato che la regolamentazione della coesistenza scaturirebbe dalla necessità di dover attuare quanto contenuto nella “Raccomandazione” della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.
In merito si dimentica il punto 1.5 della stessa Raccomandazione che dichiara “i presenti orientamenti sotto forma non vincolanti rivolte agli Stati membri … “.
Dunque nessun vincolo può scaturire da simile atto della Commissione. Anzi proprio dall’ordinamento comunitario si ricava l’obbligo per i singoli Stati membri di procedere in merito con estrema cautela tenendo conto che non può essere eluso il principio di precauzione a cui la direttiva 2001/18/CE fa espresso riferimento.
Sul punto si ricorda la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 21/3/2000 (nella causa C-6/99, tra Greenpeace France e il Ministero dell’Agricoltura francese appoggiato da Novartis e Monsanto Europe), per la quale quando lo Stato membro «è entrato in possesso di nuove informazioni (sugli OGM) che lo inducono a ritenere che il prodotto possa essere pericoloso per la salute e per l’ambiente esso non sarà tenuto a dare il proprio consenso [all’introduzione dei vegetali OGM nel proprio territorio, n.d.r.] a condizione che ne informi immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri ...».
Ne consegue che lo Stato italiano di fronte ad evidenze attuali negative sugli OGM, è comunque tenuto a bloccare ogni utilizzo degli stessi, pur in minima quantità.
In altri termini se le risultanze delle indagini attuali dei ricercatori Cerifos dovessero risultare fondate, l’onere della prova della innoquità degli OGM ricadrebbe totalmente su coloro che gli stessi intendono introdurre nel territorio e questo per dare concreta attuazione al principio di precauzione.
Bisogna anche aggiungere, in relazione al principio di precauzione che la ricerca e la sperimentazione sono rivolte a verificare non solo la nocività o meno degli OGM per l’uomo e gli animali, ma anche impatto sull’ambiente sugli stessi. Nella legge n. 5 del 2005, dichiarata in parte incostituzionale, si disponeva implicitamente anche su tale sperimentazione che doveva valutare oltre l’impatto ambientale anche quello economico ed agronomico conseguente all’introduzione delle coltivazioni transgeniche; la messa a punto dell’adozione di specifiche tecniche e misure volte a valutare la richiamata coesistenza; la possibilità di isolare sistemi di coltivazione di prodotti GM senza inquinare quelli non GM.
Se cosi è (e non potrebbe essere diversamente), queste attività debbono essere necessariamente precedere l’introduzione della citata coesistenza non seguirla, come avverrebbe se si approvasse dal 1° gennaio 2009 la possibilità di introdurre sul territorio e nell’ambiente degli OGM.
In sostanza si vuol significare che al presente manca la verifica più importante, preliminare ad ogni diversa verifica: quella, cioè, sulla irreversibilità dell’inquinamento dell’ambiente e dell’agricoltura, una volta introdotti gli OGM, perché, se accertata (questa irreversibilità), renderebbe inutile ogni accorgimento produttivo e superfluo provvedimento ulteriore, compresa la normativa sull’etichettatura dei prodotti da avviare al consumo.
In altre parole, proprio il consumatore, del quale si dichiara di voler tutelare la libertà di scelta, verrebbe privato di tale libertà, stante l’inquinamento irreversibile con OGM di ogni prodotto vegetale destinato al consumo.
Insomma di fronte alle mancate verifiche preliminari sull’inquinamento irreversibile del territorio, viene meno anche la libertà di iniziativa economica che si afferma di voler tutelare.
Perché la libertà di iniziativa economica non appartiene solo a chi vuole coltivare solo OGM, ma anche a coloro che vogliono continuare a coltivare il prodotto convenzionale e biologico.
Peraltro, questa sperimentazione non può essere fatta a cielo aperto per il rischio di provocare un inquinamento irreversibile dell’ambiente, ma solo nei Paesi con orografia simile alla nostra che hanno già introdotto a pieno campo la coltivazione degli OGM.
In sostanza su materia di tale natura appare improcrastinabile la necessità di interpellare la collettività con gli strumenti e i mezzi che l’ordinamento comunitario e quello nazionale mettono a disposizione del cittadino.
Tanto premesso, in presenza di comportamenti ambigui e contraddittori del legislatore comunitario e nazionale nella disciplina di tale materia e del pericolo che scelte improvvide possano distruggere definitivamente ed irreversibilmente l’ambiente e la qualità della nostra produzione agricola, convenzionale e biologica, di sicura eccellenza a livello mondiale appare questo il momento per chiamare a decidere i diretti interessati ossia la collettività nazionale, alla quale appartiene la sovranità di cui all’articolo 1 della Costituzione e il diritto dovere, di scegliere in prima persona, cosa coltivare e cosa mangiare negli anni futuri, tanto più che e la stessa direttiva comunitaria 2001/18/CE, sopra indicata, a prevedere la consultazione del pubblico prima di introdurre gli OGM nell’agricoltura e nell’ambiente (10° considerando e artt. 9 e 32 della direttiva 2001/18/CE).
Anche il protocollo di Cartagena, entrato nel nostro ordinamento con la legge 15 gennaio 2004, n. 27, impone una rigida valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione, alla manipolazione ed ai movimenti transfrontalieri degli OGM.
L’art. 23, comma 2, di tale legge (n. 27/04) più specificamente prevede che:
“Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e regolamenti, consultano il pubblico nel momento dell’adozione di decisioni relative agli organismi viventi modificati che permettono …”.
Tale protocollo, inoltre, risulta “comunitarizzato” dall’art. 32 della stessa Direttiva 2001/18/CE.
Pertanto é “comunitariamente” obbligatorio il previo interpello dei cittadini.
Né varrebbe eccepire la tassatività delle ipotesi referendarie di cui all’art. 75 della Costituzione, giacché questa disposizione disciplina il referendum abrogativo, non quello consultivo, come è il caso qui considerato.
Ove si prospettassero vincoli comunitari ineludibili che permettono la produzione degli OGM, è opportuno far rilevare che è proprio la normativa comunitaria citata a pretendere l’interpello generalizzato del pubblico prima di introdurre gli OGM nell’ambiente e che, comunque, l’eventuale obbligo comunitario, nella materia, prevale sul limite costituzionale interno solo quando non tocca principi e diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione (come il diritto alla salute, art. 32 Cost., e il diritto all’integrità dell’ambiente, art. 9 Cost.), intangibili, in quanto tali, anche ad opera di prescrizioni comunitarie.
Peraltro, l’esito di un referendum consultivo assume valore essenzialmente politico, che il legislatore, comunitario e nazionale, non potrà in ogni caso ignorare.
In ragione di tutto ciò, prima di stabilire con disposizioni vincolanti l’introduzione e la coltivazione degli OGM sul territorio nazionale o su parte di esso, con il rischio fondato di inquinare con gli OGM, irreversibilmente, tutte le aree agricole, si ritiene opportuno sollecitare il parere dell’intero corpo elettorale, tramite referendum consultivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 9 e 32 della Direttiva 2001/18/CE e dagli artt. 12, 26 e all.VIII, del d.lvo 224 del 2003, e succ. mod., che ha attuato la Direttiva 2001/18/CE in questione.

5 . Considerazioni finali nel merito

Si è seguito con sgomento il progressivo avvicinamento del Governo italiano alle posizioni di chi da sempre ha cercato e cerca di introdurre in Italia la coltivazione degli OGM e non solo quella di mais e di soia transgenici.
Ora dopo più di 8 anni di dibattito sull’argomento non si è ancora riusciti a comprendere quali siano i vantaggi reali di simili coltivazioni per l’agricoltura nazionale e per gli agricoltori.
Non ci sono ritorni economici, perché, quand’anche questi ritorni si riuscissero a dimostrare, essi si perdono totalmente nel momento in cui, per ogni modificazione genetica introdotta nel vegetale utilizzato, l’agricoltore dovrà, comunque, pagare direttamente o indirettamente il costo di non meno di 7 (sette!) brevetti, senza considerare i costi che dovrà sopportare chi vorrà difendersi dagli OGM.
Non ci sono risparmi sui diserbanti da utilizzare, perché nel tempo il loro consumo invece di diminuire aumenta per la necessità di eliminare le erbe infestanti GM che si riproducono tra i vegetali GM seminati, come dimostrano le esperienze recenti degli Stati Uniti e dell’Argentina (ved. “Salvagente”dell’ 11.XII.2003 e “New Scientist” del 17.4.2004)
Non è garantita la conservazione della biodiversità, perché questa biodiversità crolla radicalmente, come avvenuto nelle aree in cui gli OGM sono coltivati a pieno campo.
D’altro canto l’offerta di un’unica (o poche varietà) di seme rappresenta un rischio molto elevato; basta una improvvisa virosi, basta un grave e inaspettato effetto derivante dall’utilizzo degli OGM per procurare turbative pesantissime non solo sul mercato nazionale, ma anche su quello mondiale, come dimostra la presenza di erbe infestanti GM cresciute tra i vegetali GM.
Neppure è assicurato l’aumento della produzione, perché come abbiamo visto, gli agricoltori statunitensi, hanno reiteratamente dichiarato che questo aumento della produzione non esiste.
In sostanza, sembra che la modificazione genetica non serva tanto a migliorare le capacità produttive del seme, quanto a stabilire un controllo economico sempre più forte sulla coltura.
Introdotti gli OGM a pieno campo le aree destinate agli OGM non potranno più, anche volendo, essere destinate alla coltivazione di vegetali convenzionali e biologici.
Né sarà più possibile preservare le aree destinate al convenzionale o al biologico dall’inquinamento di OGM
, perché là dove la coesistenza è stata attuata essa è fallita, come chiarito in precedenza, compresa la Spagna dove si sono osservati inquinamenti di mais convenzionale fino alla distanza di alcuni chilometri.
Non è possibile, peraltro, sollecitare ed ottenere l’intervento delle Assicurazioni, per garantirsi dagli inquinamenti accidentali da OGM, perché, in tutti i Paesi, le stesse si sono sempre rifiutate di prestare tali garanzie.
Né, in merito, il futuro appare roseo.
Il 21 maggio 2004 la Corte Suprema del Canada ha stabilito, con sentenza, che i diritti di brevetto su un gene si estendono all’organismo vivente in cui tale gene viene ritrovato e che, di conseguenza, tali diritti si possono esercitare sul vegetale anche in presenza di inquinamenti accidentali.
La decisione è aberrante. Basterà al proprietario di brevetti inquinare “accidentalmente” i campi non OGM per avere “diritti” su tutto il territorio nazionale.
Questa la nostra prospettiva, a fronte di quali vantaggi?
A fronte del nulla !
Anzi a fronte di fallimenti sicuri e irreversibili, stante la potenza economica degli attuali “spacciatori” di OGM extracomunitari.
Né sarà possibile, ove si volesse accollare il risarcimento del danno ai coltivatori di OGM limitrofi ai campi inquinati, individuare con certezza il colpevole.
Si tenga ancora conto dello stravolgimento del mercato fondiario, non più in grado di garantire la persistenza di aree protette dagli OGM.
La stessa prelazione del confinante verrebbe, di fatto, riservata al solo coltivatore di OGM, perché chi coltiva OGM può acquistare campi senza OGM, ma chi coltiva campi senza OGM, non potrà, né vorrà, acquistare campi con OGM. Sicchè, alla lunga, gradualmente, tutto il territorio diventerà GM. Per non parlare del ridimensionamento dei valori fondiari. Se, per ipotesi, il prezzo dei terreni con OGM dovesse cedere, sarà inevitabile una tendenza dei loro proprietari ad inquinare i terreni senza OGM con gli OGM, per cercare di riequilibrare il mercato.
In simili materie solo certezze consolidate possono aprire la strada a scelte sicure, definitive e irreversibili.
Deriva da ciò che nessuna coesistenza tra coltivazioni OGM e non OGM può essere introdotta sul territorio nazionale, tenendo conto che l’inquinamento con OGM di tutte le aree agricole è assolutamente certo, così come dimostrato nei territori in cui essa è stata attuata.
Non si comprende, infine, come possa coesistere la produzione di OGM con la qualità dei prodotti che l’Italia vorrebbe far valere a livello mondiale, qualità gratificata con l’assegnazione a Parma della sede comunitaria dell’Agenzia per la sicurezza alimentare.
Si rischia di gestire scatole vuote, dove la qualità dei prodotti da garantire risulterà sempre di più priva di senso e di contenuti. E questo proprio nel momento in cui l’Italia avrebbe potuto, finalmente, far apprezzare, in ogni dove, i risultati eccellenti di tanti anni di fatiche e di appassionate ricerche !
Ma dov’è la convenienza, comunque si voglia valutare il problema degli OGM, della loro introduzione nell’ambiente, in una sostanziale isola qual è l’Italia, protetta a nord dalle Alpi e a sud dal mare ?
In sostanza i rischia di introdurre sul territorio nazionale, anche in Italia, la guerra tra produttori combattuta ora a livelli intercontinentali, anche prescindendo dall’azione della natura e dai suoi effetti.
Ma, allora, a che servono la legge, la coesistenza, le filiere, l’etichettatura, la certificazione, le analisi, le percentuali di inquinamento, l’agricoltura biologica, quella convenzionale, l’Agenzia per la sicurezza alimentare, il MiPAAF, il Governo, la U.E., le elezioni, il Parlamento, lo Stato, l’Ordinamento giuridico, la Costituzione !
Da tutto ciò, al di là di ogni amarezza e delusione, sicuramente si ricava una sola conclusione: non è più operante, di fatto, l’art. 44 della nostra Costituzione (in connessione anche con l’art. 9 salvaguardia dell’ambiente) che, applicato nel concreto, tanta gloria seppe dare ai padri fondatori della Repubblica e ai promotori della riforma agraria, per il quale “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
Perché allora non potremmo, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione, vietare la produzione di OGM che sicuramente non introduce un razionale sfruttamento del suolo ne promuove il miglioramento delle zone agrarie anzi le distrugge.
In conclusione, un giorno qualsiasi, di un mese qualsiasi, di un anno qualsiasi, con inopinate scelte, per ottenere non meglio precisati vantaggi, si svende al tavolo verde della politica l’intero territorio agricolo nazionale.
L’unica speranza è che il S. Natale imminente apra le menti e i cuori, di tutti.

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(1) (ved. “Agrisole”, 30 maggio – 5 /6/ 2003, n. 21. pag. 3.
(2) (Gr2, 13-6-2002, ore 7:30, Elio Cadelo).
(3) (ved. Relazione sugli OGM dell’ISP, del 15.6.2003, Londra).
(4) (riportato da New Scientist del 17 aprile 2004),
(5) (cfr. la documentazione della Commissione per la Cooperazione Ambientale, dell’America del Nord, organo del NAFTA del 31 agosto 2004 dal titolo: “Mais GM in Messico: no del NAFTA”, sito www.consigliodirittigenetici/news.org).
(6) (ved. “GMwatch”, 8 giugno 2005)



 

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