Risultanze del lavoro del
Gruppo di Esperti in materia di vino biologico

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota del 6 dicembre 2007 prot. 23458 della Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentri, al fine di dare opportuno seguito al settore del vino biologico italiano, che si contraddistingue per proprie peculiarità quali le più estese superfici vitate e le maggiori produzioni di uva e vino in UE, nonché adeguato riscontro alla fiducia e aspettativa di garanzia che i consumatori ripongono nei prodotti biologici, ha convocato per il giorno 12 dicembre 2007 la prima riunione del Gruppo di Esperti in materia di vino biologico.

Il compito affidato al Gruppo di Esperti è quello di fornire, sulla base di reciproci scambi di esperienze e professionalità, indicazioni puntuali ed efficaci mirate anche all’assunzione di specifiche posizioni nell’ambito della definizione delle norme di produzione previste dal nuovo regolamento europeo n. 834 del 2007 a supporto dell’Amministrazione,.

L’esigenza di individuare il Gruppo di Esperti è scaturita nel corso di precedenti consultazioni avvenute con enti ed organismi istituzionali (Regioni, Confederazioni dei produttori, Organismi di Certificazione, ecc.)

Gli esperti, individuati e convocati dal Ministero, scaturiti sulla base delle consultazioni intercorse con le parti interessate e coinvolte nel settore dell’agricoltura biologica, sono:

Paolo Torrelli - Direzione Generale della Qualità e dei Prodotti Agroalimentari;

Benito Bartemucci, Oreste Gerini, Giovanni Pisapia e Lorena Timi - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari;

Maurizio Bonanzinga – ARSIA - Regione Toscana;

Antonio Guario - Regione Puglia;

Francesco Pisani - Regione Basilicata;

Domenico Bosco e Annalisa Saccardo- Coldiretti;

Gianluigi Cardinali - Università degli Studi di Perugia;

Vittorino Crivello – Federbio;

Palma Esposito – Confagricoltura;

Pier Francesco Lisi - Esperto Enologia Biologica (Direttore Rivista Suolo e salute);

Claudio Menicocci – Associazione Agricoltura Biodinamica.

Cristina Micheloni – AIAB;

Daniele Piccinin – Assobio;

Nicola Venditti - Esperto Enologo;

Gli incontri si sono succeduti nel corso dell’anno successivo con le seguenti modalità:

3 marzo 2008, convocata con nota Direttoriale prot. 4000 del 15 febbraio 2008;
5 novembre 2008, convocata con nota direttoriale prot. 8050 del 29 ottobre 2008.

Sulla base della discussione e del confronto avvenuto nel corso delle sopracitate riunioni, o anche a mezzo di scambi di materiali informativi avvenuti per posta elettronica, il Gruppo di Esperti è giunto alle sotto elencate posizioni:

1) Il Reg. (CE) 834/07 individua la necessità di stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile anche sulla produzione di vino, e a tal proposito rimanda alla Commissione l’autorizzazione all’uso dei relativi prodotti e sostanze e la decisione dei metodi da utilizzare nella trasformazione. Appare evidente che per tutte le caratteristiche che non saranno espressamente contemplate dalla specifica regolamentazione applicativa, emanata in osservanza del Reg. (CE) n. 834/07, la vinificazione biologica ed i prodotti da essa ottenuti debbano rispettare le norme rientranti nell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, e più precisamente quelle che individuano le definizioni e le misure regolamentari previste, rispettivamente, all’art. 2 “Definizioni”, al Capo I “Disposizioni generali”, al Capo II “Pratiche enologiche e restrizioni” e al Capo VI “Etichettatura e presentazione”, nonché relativi allegati, del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

2) I principi generali della produzione biologica, e in particolare quelli specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti biologici, prevedono la chiara e definita limitazione dell’uso di fattori ottenuti per sintesi chimica e il privilegio di sostanze naturali o da essi derivate. Tuttavia, in caso di impellente necessità tecnologica, i principi della produzione biologica ammettono il ricorso ad additivi, ingredienti, micronutrienti ed ausiliari di fabbricazione purché questi stessi siano ridotti allo stretto necessario. Il Gruppo di Esperti è convinto che si possa arrivare, in futuro, mediante l'adeguato sostegno scientifico e sperimentale, alla produzione di vino senza alcun uso di additivi alimentari, eccipienti ed ausiliari di fabbricazione Tuttavia riconosce come ad oggi ciò sia possibile solo in limitati casi e determinate condizioni. Pertanto, nel ritenere opportuno un graduale approccio almeno all'uso della solforosa e dei principali additivi e tecniche, propone:

a) la riduzione immediata della presenza della “solforosa” al 50% delle quantità previste, rispetto ai specifici quantitativi per tipologia di vino definiti dal Reg. (CE) n. 479/2008. Tuttavia questa limitazione non dovrebbe riguardare i vini “speciali” (liquorosi, spumanti, frizzanti, aromatizzati, ecc.), anche in relazione alla loro limitata significatività di mercato pari a circa il 5%;.
b) la riduzione immediata della presenza delle altre sostanza nella misura indicata nella tabella allegata e contraddistinta con la lettera “A”;
c) la revisione di quanto riportato nei due punti precedenti entro cinque anni dall’emanazione delle disposizioni comunitarie in materia di vino biologico.

3) partendo dal presupposto riportato all’art. 1, punto 2), ultimo comma, del Reg. (CE) 834/2007, che prevede che i lieviti utilizzati come alimenti rientrino nel campo di applicazione del richiamato regolamento, e che pertanto i lieviti del vino nelle loro qualità di ausiliari ne siano esclusi, si rappresenta che per quanto concerne le bucce o scorze di lievito, nella loro qualità di additivi, stante l’attuale indisponibilità di mercato di tali prodotti certificati “biologici”, la necessità della previsione di specifica deroga per l’utilizzazione di queste sostanze non biologiche. Tale deroga dovrebbe essere revisionata entro cinque anni dall’emanazione delle disposizioni comunitarie in materia di vino biologico;
4) Pur approvando come compatibili con il metodo di produzione biologico le “Pratiche enologiche e restrizioni” contemplate dal Reg. (CE) n. 479/2008, si ravvisa la necessità di escludere qualsiasi tecnica mirata alla dealcolazione ed alle tecniche di separazione. Inoltre non risultano compatibili con i principi della produzione biologica i processi termici ultraveloci quali la “pastorizzazione flash”. Le pratiche ammissibili sono indicate nella tabella allegata e contraddistinta con la lettera “B”.
Le sopracitate considerazioni scaturiscono dai principi enunciati dalla regolamentazione comunitaria per la quale:

- “I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione” (Reg. ce 834/07 - considerata 16);
- “non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto” (Reg. CE 834/07 - art. 6, lettera c), (evitare che da uve di scarsa qualità si ottengano vini con standard al limite dell’accettabilità);
- “non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione… o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti” (Reg. CE 834/07 – art. 18, paragrafo 4).

5) Relativamente alla separazione nel tempo e nello spazio dei processi di trasformazione dei prodotti biologici negli stabilimenti enologici, considerata l’elevata onerosità della predisposizione di linee dedicate, è sufficiente garantire l’adeguata separazione temporale. Tuttavia viene ravvisata la necessità di adottare particolare attenzione nelle misure precauzionali che l’operatore deve adottare e nell’attività di controllo da parte degli organismi preposti;

6) Relativamente alle pratiche di aumento dello zucchero nei mosti (arricchimenti), questi possono avvenire secondo le prescrizioni previste dal Reg. (CE) 479/2008 purché l’origine dello zucchero, del Mosto Concentrato e del Mosto Concentrato Rettificato sia di provenienza biologica. A tal proposito, stante la non disponibilità di Mosto Concentrato Rettificato (MCR) se non ottenuto attraverso l’utilizzazione di resine a scambio ionico (pratica attualmente non ritenuta ammissibile dalla Commissione UE al metodo di produzione biologico) è necessario che il Ministero si rapporti con la Commissione al fine di definire l’ammissibilità dell’uso delle resine stesse.


 

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