FILIERA
CORTA E VENDITA DIRETTA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.
ASPETTI OPERATIVI
Il settore del biologico è stato caratterizzato
da condizioni di mercato estremamente positive, durante il primo periodo
successivo al nuovo Reg. CE 2092 nel 1991 per circa un decennio, sino
al periodo 2001-2002 soprattutto per quello che riguarda ortofrutta
e grano tenero.
Successivamente tali condizioni di mercato sono cambiate: i prezzi si
sono abbassati e gli standard qualitativi richiesti sono diventati quasi
analoghi a quelli del convenzionale.
Riteniamo che non si tratti di un problema strutturale ma di una “crisi
di riassestamento” come quelle che hanno talvolta gli adolescenti.
Ed è comunque certamente una condizione migliore della crisi
“strutturale “ che sta vivendo la nostra agricoltura convenzionale,
ma comunque riteniamo che certi periodi di “vacche grasse”
anzi decisamente “obese” siano finiti.
Il mercato del biologico ha ripreso a crescere, ma chi sfrutta gli effetti
positivi di questa crescita non sono più gli agricoltori, come
nel decennio precedente, ma i settori del trasformato e dell’import,
quest’ultimo soprattutto dai paesi dell’Europa Orientale
e del Nord Africa.
In tale situazione molti agricoltori che vendevano a commercianti grossisti,
o conferivano interamente la propria produzione a cooperative e/o consorzi
di commercializzazione sai specializzati nel “bio” che in
quelli “misti”(ovvero che commercializzano contemporaneamente
produzioni biologiche , produzioni integrate e produzioni convenzionali),
hanno cominciato a ritenere sempre meno soddisfacenti le remunerazioni
a loro garantite ed hanno quindi cominciato ad affrontare la vendita
diretta, affiancandola alle modalità precedenti, sempre per percentuali
minime ma costantemente crescenti rispetto al totale commercializzato.
A confermare questa nuova tendenza, presente certo anche nel settore
convenzionale, ma in cui il biologico si sta confermando una volta di
più “settore pilota”, sono venute a presentarsi una
serie di innovazioni legislative che a partire dal 2001 hanno posto
le basi per questo rinnovamento dell’agricoltura sta.
Il settore “biologico”, come sempre, essendo formato in
maniera percentualmente rilevante da giovani imprenditori motivati,
preparati e lungimiranti è all’avanguardia di questo nuovo,
per l’Italia, sviluppo della “vendita diretta” o “della
filiera corta”.
Troviamo quindi giustificato proporre qui alcune note “operative”(con
i relativi riferimenti di legge) di carattere generale ovvero con valenza
Comunitaria e nazionale.
Molti aspetti di queste operazioni dipendono tuttavia da leggi, regolamenti
ed ordinanze di competenza regionale, provinciale , comunale, e delle
singole A.S.L. (soprattutto per quanto riguarda le garanzie relative
all’igiene).
Di questo accenneremo solo alcuni aspetti generali, rimandando comunque
ad un supplemento di informazioni da parte delle singole Autorità
preposte e , naturalmente, alle vostre singole sedi territoriali di
Associazioni di riferimento o delle Organizzazioni Professionali (C.I.A.,
Coldiretti, Confagricoltura, etc.).
Vi raccomandiamo inoltre alcune cose, banali , ma comunque importanti:
- affrontate la vendita diretta se avete qualcuno in azienda che ha
questa “vocazione”:“piazzarolo” si dice in Romagna!
- datevi tempi abbondanti per approntare tutto: dodici mesi potrebbero
non bastare, se ad esempio doveste ricorrere ad artigiani per modificare
impianti igienici.
- la quantità di carta e di uffici che dovrete “masticare”
sarà notevole, ed incontrerete persone di tutti i tipi, veri
angeli e persone indisponenti: se non avete pazienza non iniziate neppure!
IL NUOVO IMPRENDITORE AGRICOLO
In sostanza,
preso atto
· di una tendenza al calo di redditività del settore agricolo
nei Paesi Occidentali,
· della insostenibilità nel lungo periodi del semplice
costante sostegno pubblico a tali redditi senza contropartita alcuna,
i governi hanno mandato tale messaggio:
“Agricoltore, ritagliati un nuovo ruolo di fornitore di beni e
servizi alla collettività e noi ti verremo incontro, talvolta
sostenendo direttamente il tuo reddito, ma soprattutto visto che le
vacche appunto“obese” nel settore agricolo sono finite,
semplificando l’accesso ad integrazioni di reddito derivate dalla
fornitura di questi beni e servizi accessori che tu vista la tua professionalità,
dovresti essere in grado di fornire!”
La legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo ovvero
il D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, risponde nello spirito all’esigenza
di garantire quindi:
· multifunzionalità
· pluriattività
dell’impresa agricola unita all’attenzione per le
· produzioni di qualità,
· biologiche,
· tradizionali,
anche nell’ottica della sicurezza del consumatore, che , assolutamente,
deve essere garantita.
Tuttavia
si sottolinea costantemente il fatto che queste nuove attività
devono essere
· secondarie,
· integrative
· connesse
con la principale attività che continua ad essere la produzione
agricola.
Riquadro
1: L’imprenditore agricolo
L’art.
1 del provvedimento in discorso, riscrive nel dettato quindi la
definizione di imprenditore agricolo, come definita dal novellato
art. 2135 del Codice Civile. Ecco come, in modo schematico viene
ora, civilisticamente, definito l’imprenditore agricolo:
“…possono essere considerati imprenditori agricoli
i soggetti che, ad esempio: - allevano animali senza coltivare
un terreno, - svolgono anche lavorazioni agricole per conto terzi
con mezzi propri, - commercializzano in parte prodotti acquistati
da terzi, - trasformano frutta e pomodoro in conserve, - promuovono
e valorizzano prodotti tipici, - contribuiscono alla tenuta dell’assetto
idrogeologico del territorio. “All'art. 4, primo comma,
"gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti
nel registro delle imprese di cui all'art 8 della legge 29 dicembre
1993 n. 180 possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto
il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanità".II quinto comma
del medesimo articolo estende la facoltà di vendita al
dettaglio anche ai: "prodotti derivati, ottenuti a seguito
di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del
ciclo produttivo dell'impresa". |
PREVALENZA
L'imprenditore
agricolo ha quindi la facoltà di vendere e trasformare i prodotti
agricoli, purché provenienti in misura prevalente (ovvero almeno
oltre il 50 %), ma non esclusiva quindi, dalla propria azienda.
Vengono comunque fissati dei limiti massimi alla quota di prodotto di
origine extra-aziendale che può essere commercializzata.
Tali limiti sono stati ultimamente innalzati in maniera consistente
dalla ultima finanziaria (articolo 1, comma 1064) a 160 mila euro per
gli imprenditori individuali e a 4 milioni di euro per le società
per il valore della produzione non proveniente dalla propria azienda
che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente in deroga
alla disciplina generale del commercio di cui al D.lgs n. 114 del 1998
e pertanto fino a tale livello non vi è quindi alcun obbligo
di:
· iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio)
· osservare particolari orari di apertura e chiusura.
Per verificare la sussistenza della condizione della prevalenza, resta
valido il criterio enunciato nella Circolare n. 44 del 2002 della Agenzia
delle Entrate che postula un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli
ottenuti dall’attività agricola principale con i prodotti
acquistati da terzi.
Nell’ipotesi in cui l’imprenditore effettui acquisti di
prodotti da terzi al fine di un miglioramento della gamma dei beni offerti,
non potendo confrontarsi quantità relative a beni di specie diversa
la condizione della prevalenza andrà verificata confrontando
il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività
agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.
VENDITA
DIRETTA
La legge
di orientamento ha rinnovato l’iter amministrativo per gli agricoltori
che intendono commercializzare le proprie produzioni
Gli imprenditori agricoli, se iscritti nel Registro delle Imprese presso
le Camere di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio, in
tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente
dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia
di igiene e sanità.
È però necessario ottemperare all'obbligo della comunicazione,
che va indirizzata al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda di produzione:
· per esercitare la vendita in forma itinerante effettuata cioè
con mezzi mobili o con banchi di vendita trasportabili non ancorati
a terra,
· per chi intenda attuare forme di "commercio elettronico"
ed al Sindaco di quello in cui si intende esercitare l'attività
di vendita per chi voglia attuarla in sede fissa, su aree pubbliche
o in locali aperti al pubblico.
La comunicazione deve contenere,
· le generalità dell'imprenditore agricolo,
· gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese,
· l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda.
Nella comunicazione devono inoltre essere specificati
· i prodotti di cui si intende effettuare la vendita
· le modalità con cui si intende praticarla;
in caso di vendita su aree pubbliche, dovrà inoltre essere richiesta
contestualmente l'assegnazione di un 'posteggio.
Dal tenore letterale della norma, pare non si renda obbligatoria alcuna
comunicazione da parte degli agricoltori intenzionati a vendere sul
luogo di produzione.
Ripetiamo che è in ogni caso sempre obbligatoria
· l’iscrizione al Registro delle Imprese
· la scrupolosa osservanza delle norme in materia di igiene e
sanità.
Chi effettua la comunicazione deve attestare il possesso dei requisiti
di ammissibilità di cui abbiamo accennato, allo svolgimento dell'attività
ed in particolare:
· la non sussistenza di condanne nell'ambito delle frodi in materia
alimentare o di sanità,
· il non superamento dei limiti previsti dal decreto per i ricavi
provenienti da prodotti extra - aziendali,
· il possesso delle autorizzazioni sanitarie nelle forme previste
per le diverse tipologie di prodotto,
· delle eventuali autorizzazioni regionali per le singole tipologie
di prodotto (latte, carni, prodotti vegetali soggetti a particolari
discipline).
La stessa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti
derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione
dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell’impresa.
Di fatto, viene finalmente superata la vecchia Legge n. 59/63 che limitava
la vendita diretta ai prodotti di propria produzione, anche se non n’è
espressamente prevista l’abolizione.
Particolarmente interessanti risultano ad oggi le nuove forme di vendita
diretta.
Esse sono caratterizzate da :
· invio dei prodotti mediante posta, corriere o mezzi propri
al domicilio del cliente;
· forniture di prodotti di stagione non fissamente ed integralmente
predeterminati;
· forniture anche collettive a Gruppi di Acquisto;
· prenotazione stagionale;
· utilizzo di distributori automatici in sede fissa;
· ampio utilizzo di mezzi innovativi come Internet, per fare
conoscere, l’azienda, i suoi prodotti e stabilire contatti con
i clienti.
·
Riquadro 2 : Vendita di latte crudo
Un
esempio interessante e recente di queste nuove modalità
è quello della vendita del latte crudo, di giornata che
può essere venduto sia nella stalla, riempiendo recipienti
dei clienti, sia attraverso distributori automatici refrigerati
che possono essere dislocati in tutta la provincia· purché
il latte provenga da una singola azienda agricola,· alla
fine della giornata sia ritirato quello invenduto.Le macchine
erogatrici devono riportare alcune indicazioni, ovvero ·
la specie di latte (di mucca, di capra, di pecora o di bufala),
· nome e sede dell'allevatore, · data di mungitura,
· data di scadenza· istruzioni per la conservazione
domestica. |
PRESCRIZIONI
SANITARIE
Le autorizzazioni
da ottenere
Fatta eccezione per la coltivazione e la raccolta, sono soggette alla
normativa sanitaria che detta l'insieme dei requisiti che permettono
di ottenere l'autorizzazione sanitaria comunale le fasi di
- confezionamento,
- trasformazione,
- vendita
dei prodotti alimentari.
Con il primo gennaio 2006 è entrato pienamente in vigore a livello
europeo il cosiddetto "Pacchetto Igiene" cioè la serie
di regolamenti comunitari destinati a modificare in parte il quadro
normativo della sicurezza alimentare.
Nell'espletamento delle funzioni autorizzative in materia sanitaria
i Comuni sono coadiuvati dalle Aziende USL che attraverso i propri servizi
tecnici effettuano le istruttorie ed i controlli.
Gli esercizi che effettuano esclusivamente la vendita di alimenti e
bevande devono ottenere, prima dell'inizio dell'attività, il
nulla osta sanitario rilasciato dai servizi competenti delle singole
Aziende Sanitarie Locali, attestante la idoneità igienico sanitaria
dei locali e delle attrezzature
Anche le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto delle sostanze
alimentari sfuse a mezzo di veicoli sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria.
Successivamente occorre ottenere l'autorizzazione sanitaria comunale
per i locali in cui si effettuano le seguenti tipologie di attività
in campo alimentare:
· produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande
(compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di
somministrazione),
· depositi all'ingrosso di sostanze alimentari,
· depositi al dettaglio in locali ubicati in sede diversa o,
comunque, separati dagli esercizi di vendita e destinati al rifornimento
di questi ultimi,
· somministrazione di alimenti e bevande,
· vendita delle carni.
II libretto di idoneità sanitaria per gli addetti agli esercizi
è stato abolito, in alcune regioni, sostituito dall’obbligatorietà
della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento in materia di
igiene degli alimenti.
Poi, finalmente, si può inoltrare la “Comunicazione di
Inizio Attività" al Sindaco.
Usualmente molti dei moduli richiesti sono presenti sui siti Internet
istituzionali dei Comuni e delle singole A.S.L..
Il
piano di autocontrollo (“HACCP”)
II Ministero della Sanità, con il D.lgs. 155/97 e successivamente
con il “pacchetto igene” che hanno di fatto esteso agli
operatori del settore alimentare l'obbligo di mettere in atto un sistema
di autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore.
La metodologia da adottare, per organizzare il sistema di autocontrollo,
è quella che prevede un'analisi svolta secondo il cosiddetto
metodo Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ossia Analisi
dei Rischi - Punti Critici di Controllo.
La vera novità, che dì fatto è stata introdotta
anche in alcune "aziende agricole", non è
tanto riscontrabile in termini di prescrizioni strutturali aggiuntive,
ma in termini di consapevole e “responsabile” gestione dell'elemento
“sicurezza” dell'alimento nei confronti del consumatore.
Il regime di autocontrollo “semplificato”
L'adozione da parte delle imprese agricole di sistemi di autocontrollo
semplificati è prevista da numerose Regioni.
Essa si attua frequentemente in alcune tipologie di "industrie
alimentari", ed in particolare:
aziende agricole ove non vi è alcuna manipolazione di alimenti
ma si effettua la vendita al consumatore finale (con esclusione della
grande distribuzione).
L'applicazione dell'autocontrollo con procedura semplificata del sistema
HACCP deve essere attuata secondo linee guida individuate e dettate
da apposite leggi regionali.
ASPETTI
FISCALI E CONTABILI
IVA e regime
speciale
Escludendo le aziende che operano in regime di esenzione perché
non superano i limiti minimi di fatturato previsti dalla legge, le quali
peraltro non soddisfano generalmente neppure il requisito dell'iscrizione
al Registro Imprese della Camera di Commercio necessario per applicare
le norme relative alla vendita diretta previste dal D.Lgs. 228/01, la
maggior parte delle aziende agricole applica il cosiddetto "regime
speciale" in termini di IVA, di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72.
Tale regime può essere applicato solo da chi è imprenditore
agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. limitatamente alla cessione
dei prodotti elencati nell'allegato A - parte prima - del citato D.P.R.
633/72 e prodotti dall'azienda stessa (vedi Allegato 1).
Allegato
1: Prodotti dell’allegato A al D.P.R. 633/72
ATTIVITÀ A CUI TALI REGIMI SONO APPLICATI
Produzione
di carni e prodotti della loro macellazione;
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni
di purè di patate disidratato, di snack a base di patate,
di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
Produzione di succhi di frutta e ortaggi;
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi;
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
Lavorazione delle granaglie;
Produzione di vini;
Produzione di aceto;
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cereali
(compreso il riso), semi, barbabietola da zucchero, tabacco;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di ortaggi,
fiori e piante ornamentali, ortocolture, prodotti di vivai;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle colture viticole, olivicole,
agrumicole, frutticole diverse. |
Lo
scontrino fiscale
Gli imprenditori agricoli che operano in regime speciale (ex art. 34
D.P.R. 633/72), sono esentati, in base all'art. 12, comma 2 della Legge.
413/91 dall'emissione dello scontrino fiscale nel caso di vendita al
consumatore finale di prodotti elencati nella citata tabella A ( vedi
allegato 1).
L'unico adempimento che compete loro è quello di
· annotare l'ammontare dei corrispettivi giornalieri nell'apposito
registro,
· distinti secondo l'aliquota applicabile,
· entro il giorno successivo a quello in cui i corrispettivi
si riferiscono.
Per la cessione di prodotti in regime IVA ordinario ovvero:
· cessione di prodotti non compresi nella citata tabella A,
· cessione di prodotti extra- aziendali che non vengono rilavorati
in azienda,
· aziende che optano in toto per il regime IVA ordinario,
è necessaria invece l'emissione della certificazione fiscale
ovvero, a seconda dei casi:
· scontrino,
· ricevuta fiscale,
· fattura.
Permane comunque l'obbligo di emissione della fattura in ogni caso di
vendita a soggetti diversi dal consumatore finale.
QUADRO
NORMATIVO: ASPETTI FISCALI E CONTABILI
Decreto Legislativo. 228 del 18 maggio 2001
Normativa e Contenzioso - “Disposizioni in materia di attività
agricole. Articolo 2 della legge n. 350, 24 dicembre 2003”:
Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 – Finanziaria 2004
Decreto Ministeriale 19 marzo 2004
Decreto Legislativo n. 99 del marzo 2004
Circolare n. 44 del 15 novembre 2004 della Agenzia delle Entrate Direzione
Centrale
Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 - Finanziaria 2006
QUADRO
NORMATIVO: ASPETTI SANITARI
Legge n. 283, 30 Aprile 1962
Legge n.63, 18 Marzo 1977
Decreto del Presidente della Repubblica n ° 327 del 26 Marzo 1980
Decreto Legislativo n°155 del 1997
"Pacchetto Igiene":
- Reg. CE 178/02
- Reg. CE 852/04 (igiene dei prodotti alimentari),
- Reg. CE 853/04 (alimenti di origine animale),
- Reg. CE 854/04 (controlli ufficiali),
- Reg. CE 882/04 (mangimi).
- Reg. CE 183/05 (mangimi).
- Reg. CE 1774/02 (mangimi).
SITI CONSIGLIATI
www.cia.it
www.coldiretti.it
BIBLIOGRAFIA
CONSULTATA
· Multifunzionalità e diversificazione delle attività
dell’azienda agricola – Provincia di Rimini – Assessorato
Agricoltura ed Attività Produttive – Rimini, 2006
· P.Roccaro, S. Roccaro, S. Guernieri “Sicurezza alimentare”
– Edizioni Il Sole 24ore – Milano 2001
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