Riforma della PAC:
la riforma del settore vitivinicolo aumenterà la competitività
dei vini europei
La Commissione europea ha accolto
con favore l’accordo concluso oggi dai ministri dell’Agricoltura
dell’Unione europea sulla riforma dell’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo. I cambiamenti introdotti conferiranno equilibrio
al mercato, condurranno alla progressiva eliminazione di misure di intervento
sul mercato inefficaci e costose e permetteranno di destinare il bilancio
a misure più positive e dinamiche che aumenteranno la competitività
dei vini europei. La riforma consente una rapida ristrutturazione del
settore, poiché include un regime triennale di estirpazione su
base volontaria volto ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini
non competitivi. Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione
di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli
importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere
destinati a misure per la promozione dei vini sui mercati dei paesi
terzi, l’innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione
dei vigneti e delle cantine. La riforma garantirà la protezione
dell’ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia di politiche
di qualità tradizionali e consolidate e semplificherà
le norme di etichettatura nell’interesse di produttori e consumatori.
Entrerà in vigore il 1° agosto 2008.
“Sono lieta che si sia potuto raggiungere un compromesso e desidero
ringraziare i ministri per la loro disponibilità a risolvere
questioni spinose,” ha dichiarato Mariann Fischer Boel, commissaria
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. “Anziché
destinare buona parte del nostro bilancio all’eliminazione delle
eccedenze possiamo ora concentrarci sulla sfida alla concorrenza e sul
recupero di quote di mercato. Non abbiamo ottenuto tutto quello che
volevamo, ma abbiamo concluso un accordo equilibrato. Mi auguro che
gli Stati membri facciano buon uso dei nuovi strumenti disponibili.”
Principali aspetti dell’OCM vitivinicola riformata
Dotazioni finanziarie nazionali: consentiranno agli Stati membri di
adattare le misure alla loro situazione particolare. Le misure possibili
includono la promozione nei paesi terzi, la ristrutturazione/riconversione
dei vigneti, l’ammodernamento della catena di produzione, l’innovazione,
il sostegno alla vendemmia verde e nuove misure di gestione delle crisi.
Misure di sviluppo rurale: una parte dei fondi verrà trasferita
a misure di sviluppo rurale riservate alle regioni vitivinicole. Tali
misure possono includere l’insediamento dei giovani agricoltori,
il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale,
il sostegno alle organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati
a coprire le spese supplementari e le perdite di reddito derivanti dal
mantenimento dei paesaggi culturali, nonché il prepensionamento.
Diritti di impianto: è prevista la loro progressiva eliminazione
entro il 2015, ma potranno essere mantenuti a livello nazionale fino
al 2018.
Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione: la distillazione
di crisi sarà limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati
membri, fino al termine della campagna 2011/12, con una spesa massima
limitata al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno,
al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione
di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata
nel corso di un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale
verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito
dal pagamento unico disaccoppiato per azienda. Gli Stati membri avranno
la possibilità di esigere la distillazione dei sottoprodotti,
finanziata a partire dalla dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente
inferiore a quello attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione
dei sottoprodotti.
Introduzione del pagamento unico per azienda: questo pagamento disaccoppiato
sarà concesso ai produttori di uve da vino a discrezione degli
Stati membri e a tutti i produttori che estirpano i loro vigneti.
Estirpazione: è introdotto un regime di estirpazione volontaria
su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari
e con premi decrescenti. Uno Stato membro può mettere fine all’estirpazione
quando la superficie estirpata rischia di superare l’8% della
superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una
determinata regione. La Commissione può mettere fine all’estirpazione
quando la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola
totale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre vietare
l’estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché
per motivi ambientali.
Pratiche enologiche: l’incarico di approvare pratiche enologiche
nuove o di modificare quelle esistenti verrà trasferito alla
Commissione, che valuterà le pratiche ammesse dall’OIV
ed aggiungerà alcune di esse all’elenco delle pratiche
ammesse dall’UE.
Miglioramento delle norme in materia di etichettatura: i vini con indicazione
geografica protetta e quelli con denominazione d’origine protetta
costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell’Unione
europea. Verrà garantita la tutela delle politiche nazionali
consolidate in materia di qualità. L’etichettatura verrà
semplificata e sarà ad esempio concesso ai vini dell’UE
senza indicazione geografica di indicare il vitigno e l’annata.
Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno conservare
la protezione di cui godono.
Zuccheraggio: questa pratica continuerà a essere autorizzata,
ma verrà imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento
con zucchero o mosto. In condizioni climatiche eccezionali, gli Stati
membri potranno chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli.
Aiuto per l’utilizzazione dei mosti: tale aiuto potrà essere
versato nella sua forma attuale per quattro anni.
Una volta trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente
verrà convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di
vino
|