Leggi e Decreti

RITARDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITA’

RITARDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  E RESPONSABILITA’

La pubblica amministrazione deve concludere i propri procedimenti entro un termine predefinito.
Il mancato rispetto di tale termine obbliga la p.a. al risarcimento del danno ingiusto subito dal privato per effetto del ritardo.
L’individuazione del regime di responsabilità ai sensi dell’art 2 bis della legge 241/1990, tuttavia, è particolarmente difficile proprio per la particolare natura e i poteri della p.a.
Infatti, l’accertamento dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa non comporta sempre il riconoscimento della responsabilità dovendosi dimostrare:
1)    requisiti oggettivi: danno e di nesso di causalità;
2)    requisiti soggettivi: dolo e colpa.
Premesso quanto sopra occorre effettuare alcune precisazioni:
I procedimenti amministrativi sono tutti quegli atti e attività della pubblica amministrazione che, a seconda della loro funzione, possono avere carattere dichiarativo (certificazioni, registrazioni di atti, etc.), autorizzativo (permessi), concessorio, ablatorio (cessazione di un’attivita’, esproprio), di prescrizione (divieti, limitazioni, etc.), di esecutorieta’ (azioni coattive per ottenere il rispetto degli obblighi nei loro confronti).
Per fare degli esempi, rientrano nell’ampia categoria tutte le attività di certificazione (emissione certificati anagrafici, elettorali, etc.), di emissione documenti (carta di identita’, passaporto, lasciapassare per minori, etc.), di autenticazione, di emissione di permessi (permesso di costruire, permesso di soggiorno, etc.), di gestione dei lavori pubblici, dei tributi locali (ICI, TIA, etc.), di emissione di atti inerenti la circolazione cittadina (porte telematiche, divieti di accesso, circolazione mezzi pubblici, emissione multe, etc.), di irrogazione di sanzioni.
A seconda della sua natura il procedimento si apre d’ufficio (su iniziativa dell’amministrazione) o su istanza di parte.
Ogni tipo di procedimento amministrativo deve concludersi entro un termine determinato, definito per legge (con decreti ministeriali per gli enti statali) o per regolamento (per gli enti locali). Le pubbliche amministrazioni devono adottare termini specifici per ogni proprio procedimento di massimo 90 giorni, con estensione a massimo 180 nei casi di particolare complessità.
Il termine standard attualmente da considerare in mancanza di provvedimenti è di 30 giorni, valevole nel caso l’amministrazione non ne abbia approvato uno diverso.
I termini possono essere sospesi per una sola volta e per massimo 30 giorni, al fine di acquisire informazioni, certificazioni o comunque documentazione mancante.
La legge stabilisce che la p.a. debba risarcire il danno ingiusto procurato ai privati in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Per ottenere il risarcimento è necessario ricorrere al Giudice che provvederà alla liquidazione e tendenzialmente è il TAR.
La richiesta va formulata entro 120 giorni che decorrono da quando l’amministrazione emette il provvedimento.
Per evitare il protrarsi indefinito delle vertenze, tuttavia, il termine comincia a decorrere dopo che è trascorso un anno dalla scadenza del termine per emettere il provvedimento.
Il Decreto del Fare del 2013 ha introdotto una forma di indennizzo da versare al cittadino per la mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini stabiliti dalla legge. La disposizione si applica in via sperimentale ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa.
L’indennizzo, a differenza del danno, va versato a prescindere dal fatto che dal ritardo sia derivato un pregiudizio dal privato.
L’indennizzo è di 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Perché sussista detto obbligo deve trattarsi di un procedimento:
1.    iniziato a istanza di parte cioè su richiesta del cittadino;
2.    nel quale la p.a. ha l’obbligo di pronunciarsi (restano esclusi i casi di silenzio qualificato e i concorsi pubblici).
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare -per ogni tipo di procedimento di loro competenza- il responsabile dell’istruttoria e di ogni altra fase procedimentale, nonchè l’ufficio competente ad emettere la disposizione finale. Tali elementi devono venire poi comunicati ai soggetti di volta in volta interessati. In particolar modo, l’ufficio ed il nome del responsabile del procedimento devono essere comunicati al cittadino interessato.
Il dirigente di ogni ufficio deve provvedere ad assegnare i vari provvedimenti tra se’ e gli altri componenti della propria unità lavorativa. In mancanza di indicazione specifica, l’assegnatario resta il dirigente d’ufficio.
Tra i compiti del responsabile del procedimento ci sono:
– valutare le condizioni di ammissibilità della richiesta, la legittimazione dei soggetti interessati ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento;
– accertare d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni.

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