L’allevatore può vendere il letame

Un allevatore può vendere il letame a un altro agricoltore?
La risposta è ovviamente positiva, anche se nella pratica vengono posti molti ostacoli, per lo più assolutamente ingiustificati. Infatti la normativa vigente sull’argomento è abbastanza complessa e viene in molti casi interpretata in maniera errata da alcuni dei moltissimi organismi che hanno (o si arrogano) funzioni di controllo.

Letame e liquame
Per prima cosa va evidenziato che è consentita la commercializzazione solo del letame e non del liquame: quest’ultimo è in ogni caso soggetto alla disciplina sugli affluenti di allevamento e quindi, anche se utilizzato in aziende agricole diverse da quelle in cui è stato prodotto, deve essere impiegato secondo le norme di cui al D.M. 7 aprile 2006 e alle successive norme regionali di recepimento.
Quanto detto emerge dall’attenta lettura delle norme in vigore, ma la regione Veneto, per esempio, ha ritenuto opportuno emanare una specifica norma (la DGR 893/2008) che afferma questi concetti in maniera esplicita. E’ interessante osservare che si tratta di uno degli ultimi atti di Luca Zaia come Assessore regionale all’agricoltura, subito prima di assumere la guida del Ministero delle politiche agricole.
Resta il problema della distinzione tra letame e liquame, che, a leggere i testi di agronomia, sembrerebbe chiarissima: i liquami sono i soli escrementi degli animali, solidi e liquidi, raccolti negli allevamenti “su grigliato” o comunque senza lettiera, mentre il letame (detto anche stallatico) è il fertilizzante prodotto a seguito della fermentazione degli escrementi degli animali assieme alla lettiera, formata da materiali vegetali di varia origine, posti sul pavimento o sul terreno che ospita gli animali.
Quale sia la percentuale di lettiera necessaria per far considerare un materiale come letame non è però definito e neanche le descrizioni presenti nelle norme sui fertilizzanti ci aiutano: secondo il D.Lgs. 217/2006 l’ammendante letame e i concimi, letame essiccato e pollina essiccata, possono essere definiti tali anche se privi di lettiera e il concime “letame suino” addirittura deve contenere solo deiezioni.
L’unica cosa abbastanza chiara è che i fertilizzanti a base di letame devono essere abbastanza asciutti: per l’ammendante letame, per esempio, è espressamente prevista una umidità massima del 30%. Gli altri prodotti hanno tutti l’aggettivo “essiccato” nel nome, ma non è precisato il grado di essiccazione che deve essere raggiunto.
Vi sono però dei titoli minimidi elementi fertilizzanti, che devono essere espressi sul “tal quale”, ovvero sul prodotto così come viene immesso sul mercato, inclusa l’eventuale acqua. Il letame “fresco”, appena asportato dalla stalla, e, ancor più, il liquame hanno un contenuto in acqua che diluisce i nutrienti e non permette di raggiungere tali titoli minimi. E’ quindi indispensabile che sia eliminata almeno una parte dell’umidità, per asciugatura all’aria, fermentazione e/o con appositi impianti di essiccazione. Tali operazioni sono di gran lunga più facili se è presente anche la lettiera.

La “palabilità”
Il D.M. 7 aprile 2006 definisce il letame come “effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera”, confermando quindi la necessità dell’uso di lettiera, ma richiedendo anche che il materiale sia “palabile”. Questo concetto, presente in molti gerghi di lavoro, ma che non si trova in gran parte dei dizionari di italiano, permette di meglio definire il letame: questo infatti può essere manipolato con una pala, a differenza del liquame che richiede delle pompe.
Secondo la definizione del decreto, un effluente di allevamento è definito “palabile” quando è in grado, se disposto in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica che gli è stata conferita. D’altronde è ben noto che le carriole un tempo impiegate per la pulizia delle stalle non avevano bisogno di sponde, dato che il letame è in grado di mantenere la sua forma. Lo stesso può dirsi delle slitte impiegate per la distribuzione del letame sui prati e sui pascoli.
Il D.M. 7 aprile 2006 considera inoltre “assimilati ai letami” anche le deiezioni di avicunicoli allevati su lettiera o rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali (sia all’interno che all’esterno dei ricoveri), le frazioni palabili derivanti da alcuni trattamenti degli affluenti e i liquami sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.
Viene quindi confermato quanto previsto dal D.Lgs. 217/2006, ovvero che si può avere un “letame” anche senza uso di lettiera, purché il prodotto sia adeguatamente essiccato.
L’insieme delle due norme (il “combinato disposto”, come dicono gli avvocati) permette quindi di definire tranquillamente come “letame” il prodotto, derivante dagli effluenti di allevamento, che sia palabile e rispetti le caratteristiche previste per i fertilizzanti, indipendentemente da ogni altra considerazione (presenza di lettiera, umidità, specie animale, ecc.).

La commerciabilità
E’ pacificamente riconosciuto da alcuni decenni che gli allevatori possono cedere i letami (e in alcuni casi anche i liquami) ad aziende che producono fertilizzanti con processi industriali e/o di compostaggio e che questi materiali sono esclusi dal rispetto delle norme sulla cosiddetta “utilizzazione agronomica”, ovvero sull’uso diretto degli effluenti, su terreni dell’allevatore o di terzi. Le modalità da seguirsi per tale cessione sono estremamente variabili, in funzione del tipo di materiale, del regime cui sono sottoposte le aziende di trasformazione e, non ultimo, delle norme che ogni regione (e talora ogni provincia od ogni ASL) ha deciso di seguire.
Le deiezioni possono essere infatti considerate sia rifiuti che materie prime (magari “secondarie”), ma anche prodotti finiti e in alcuni casi è richiesto anche il rispetto del regolamento CE 1774/2002.
Non è questa la sede per esaminare in dettaglio tali complesse problematiche: qui vogliamo limitarci a considerare il caso della cessione effettuata direttamente dagli allevatori ad altri agricoltori. Questa, sulla base di quanto visto sopra, è evidentemente possibile solo per materiali classificabili con certezza come “letame”, ovvero palabili e rispondenti alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 217/2006.
In molti casi (ma non sempre) il prodotto che esce dalla stalla non possiede caratteristiche adeguate ed è necessario effettuare un trattamento, che può anche limitarsi alla semplice maturazione in concimaia. Vi sono infatti aziende agricole che si sono dotate di attrezzature che permettono lavorazioni più sofisticate, quali il vero e proprio compostaggio, talora automatizzato, e/o la pellettatura. Si tratta tipicamente di una di quelle attività “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che (hanno) ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (…) dall’allevamento di animali” che, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, rientrano a pieno titolo tra quelle dell’imprenditore agricolo.
Il letame commercializzato dall’allevatore, dopo l’eventuale lavorazione che sia necessaria, non è soggetto alla disciplina sugli effluenti di allevamento, come confermato anche dalla DGR 893/2008 del Veneto, sopra richiamata, che prevede l’assoggettamento dei soli materiali “non palabili”. E’ invece soggetto al D.Lgs. 217/2006, che non solo fissa le caratteristiche che deve avere, ma precisa anche quali adempimenti devono essere seguiti.

Gli adempimenti
L’allevatore che intenda immettere sul mercato (ovvero fornire a titolo oneroso o gratuito) del letame deve innanzi tutto assicurarsi di avere un prodotto conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 217/2006 per origine, modo di preparazione e titoli in elementi nutritivi.
Deve inoltre iscriversi al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” e iscrivere il prodotto (o i prodotti) al “Registro dei fertilizzanti”, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 217/2006. Alcune associazioni di categoria avevano richiesto l’esenzione da tale obbligo per le aziende agricole, ma tale esenzione, oltre che in aperta contraddizione con l’uguaglianza di fronte alla legge, non sembra affatto utile agli allevatori. Infatti permetterebbe di rinunciare a un adempimento tutto sommato molto semplice e pochissimo oneroso, ma impedirebbe di definire con chiarezza che si svolge un’attività di produzione di fertilizzanti e non di smaltimento di reflui. Va comunque rilevato che almeno 35 aziende agricole hanno già provveduto a iscriversi al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti”.
Infine è indispensabile che il letame immesso sul mercato dagli allevatori sia identificato conformemente alle norme del D.Lgs. 217/2006, riportando sulle confezioni (se imballato) o sui documenti di accompagnamento tutte le indicazioni obbligatorie richieste dalla legge.
Quindi, se rispetta quanto sopra esposto, è certo che un allevatore possa vendere il letame ad un altro agricoltore e gli organismi che hanno (o si arrogano) funzioni di controllo non lo possono impedire e devono limitarsi alla verifica della rispondenza alle norme vigenti e applicabili.



 

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