AMMESSO DAL GIUDICE IL NESSO CAUSA-EFFETTO TRA TUMORI E CELLULARE
«Quello che mi interessa non è conseguire un vantaggio
economico, percepisco già la pensione di invalidità dall'Inps:
vorrei solo che si affermasse il principio che gli utenti devono essere
informati sui rischi dell'uso prolungato dei telefoni cellulari. Basta
sensibilizzarli su alcuni accorgimenti, come i vantaggi nell'uso del
viva voce o degli auricolari ». A parlare è Innocente Marcolini,
57 anni, bresciano, ex dirigente aziendale. La Corte d'appello di Brescia
gli ha riconosciuto la malattia professionale e un grado di invalidità
dell'80% in seguito a un tumore benigno al nervo trigemino (che gli
ha causato un intervento e sette anni di cure), riconosciuto dai giudici
come conseguenza dell'uso prolungato del telefono cellulare. Apparecchio
che Marcolini, per la sua attività lavorativa, usava tutti i
giorni, per diverse ore.
In primo grado, il giudice del lavoro aveva dato ragione all'Inail,
controparte nella causa, negando la connessione tral'uso del telefonino
per scopi lavorativi e l'insorgere del tumore. Ora il dispositivo del
giudice d'appello accoglie la tesi di Marcolini e dei suoi consulenti,
con le motivazioni che saranno rese note solo tra qualche settimana,
al deposito della sentenza.
La patologia denunciata da Marcolini come conseguenza dell'attività
lavorativa rientra fra le malattie professionali «non tabellate»
per l'Inail,quelle cioè per cui deve essere il lavoratore a provare
il nesso di causalità tra la malattia e il lavoro. Così
sono ad esempio le patologie tumorali, la cui origine può essere
legata a più fattori, come, ad esempio, la predisposizione genetica.
Di fatto, con il riconoscimento della malattia professionale e di un
grado di invalidità pari all'80%, a meno che l'Inail non ricorra
in Cassazione, Marcolini dovrebbe ottenere dall'istituto un indennizzo
sotto forma di rendita, calcolata in base alla retribuzione percepita
durante l'attività lavorativa. Per gradi di invalidità
compresi fra il 6% e il 15%, l'indennizzo consiste invece in una somma
una tantum.
Quanto al risarcimento da parte del datore di lavoro, questo dovrebbe
essere richiesto dall'ex dipendente in una causa separata, e potrebbe
essere riconosciuto,in aggiunta all'indennizzo Inail, soltanto in presenza
di una sentenza penale di condanna che stabilisca la responsabilità
dell'azienda per non aver tutelato il lavoratore. «Credo che purtroppo
registreremo altri casi simili a quello su cui si è espressa
la Corte d'appello di Brescia», osserva Angelo Gino Levis, biologo
dell'università di Padova, nonchè consulente di Marcolini
nella causa contro l'Inail. «I neurinomi al trigemino o i tumori
alla parotide, come quello contratto da un ex manager di Cremona che
approderà in tribunale tra poco, hanno una fase di latenza di
circa dieci anni».
Per il Codacons, la sentenza di Brescia «apre la strada a una
possibile class action».
fonte codacons
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